Cassazione Civile, Ordinanza n. 05816/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una socia per il recupero a tassazione, in capo a lei, di maggiori redditi di capitale asseritamente distribuiti in relazione alla partecipazione del 99% detenuta in una s.r.l. a ristretta base sociale. In precedenza l’Amministrazione aveva accertato, per la società, maggiori redditi di impresa ai fini IVA, IRES e IRAP per l’anno d’imposta 2010. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo, tra l’altro, sussistente la presunzione di distribuzione degli utili ai soci e irrilevante il mancato transito delle somme sul conto corrente della socia. La contribuente aveva proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nelle more ha chiesto la sospensione del giudizio allegando l’adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, con produzione della domanda e della prova del pagamento della prima rata. La Corte verifica che la definizione si è perfezionata e che l’Amministrazione non ha presentato istanza di trattazione entro il termine previsto.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla L. n. 136 del 2018. Ha rilevato che la ricorrente aveva depositato la domanda di definizione e il pagamento della prima rata, mentre non risultava presentata dall’Agenzia delle Entrate l’istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020. Conseguentemente ha ritenuto superfluo esaminare i motivi di ricorso. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto; il processo è dichiarato estinto se nessuna parte interessata presenta istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020.
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata come base della definizione agevolata.
Richiamato per la proposta del relatore nella fase camerale prevista ratione temporis.
Richiamato nel passaggio sull’assegnazione della causa alla pubblica udienza, ritenendosi non sussistenti i presupposti per la definizione immediata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato nel caso di estinzione del processo per definizione agevolata.
Richiamata quale norma introduttiva del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce validamente alla definizione agevolata dei carichi o delle controversie fiscali e deposita la prova della domanda e del pagamento dovuto, il processo tributario deve essere dichiarato estinto se la controparte non presenta tempestiva istanza di trattazione entro il termine fissato dalla legge.
- L’estinzione per definizione agevolata rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso, poiché la controversia viene meno per effetto della sopravvenuta definizione del rapporto litigioso.
- Nel caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano regolate secondo la disciplina speciale richiamata dalla norma applicabile e non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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