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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25727/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

Una società, destinataria di un decreto ingiuntivo per il pagamento di una fattura relativa a una fornitura di cassette in cartone, ha proposto opposizione sostenendo di non avere mai ordinato né ricevuto la merce. Nel giudizio di merito il credito del fornitore è stato ritenuto provato sulla base di testimonianze e documenti di trasporto, che avrebbero mostrato una prassi commerciale continuativa tra le parti: l’acquirente ordinava le cassette, che venivano poi consegnate materialmente presso una terza società indicata come luogo di consegna. In cassazione l’opponente ha dedotto: 1) nullità della motivazione e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., perché il giudice d’appello avrebbe trascurato le doglianze sulla mancata prova dell’ordine e della consegna; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la sentenza avrebbe qualificato come verbale un ordine che la teste aveva invece descritto come scritto; 3) violazione di diverse norme sostanziali e probatorie, perché la prestazione del fornitore comprendeva non solo la consegna delle cassette ma anche il loro montaggio, sicché la sola consegna a terzi non avrebbe dimostrato l’adempimento nei confronti dell’originario committente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i tre motivi mirassero, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione del fatto, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha osservato che il giudice di merito aveva motivato in modo sufficiente e non apparente, spiegando la prassi commerciale tra le parti, la rilevanza dei documenti di trasporto e la prova della consegna della merce secondo le modalità convenute. La diversa lettura proposta dalla ricorrente, inclusa la dedotta discordanza numerica tra fattura e documenti di trasporto e il riferimento dell’ordine come scritto anziché verbale, è stata ritenuta non decisiva. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di nullità della sentenza per motivazione è stata respinta perché la decisione d’appello conteneva una motivazione sufficiente, non apparente e idonea a rendere intellegibile l'iter logico.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per contestare la motivazione; la Corte ha escluso il vizio costituzionale perché la motivazione del giudice di merito superava il "minimo costituzionale".

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La Corte ha ribadito che la deduzione di nullità processuali non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla pretesa errata considerazione della prova testimoniale è stata ritenuta inammissibile perché mirava a un diverso apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ha riaffermato che la valutazione dell'attendibilità dei testi e la scelta delle prove ritenute decisive sono riservate al giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    I motivi formalmente qualificati come violazione di legge sono stati letti come contestazioni di merito sulla ricostruzione dei fatti.

  • art. 1206 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo; la Corte ha considerato irrilevante la doglianza alla luce dell'accertata consegna della merce secondo la prassi contrattuale.

  • art. 1128 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; dalla motivazione non emerge una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha affrontato una questione di exceptio inadimplenti contractus in modo autonomo, ritenendo assorbente l'accertamento dell'avvenuto adempimento del fornitore.

  • art. 1476 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inadempimento del venditore/fornitore; la Corte ha ritenuto provata la prestazione e quindi infondata la doglianza sostanziale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, ma la Corte ha osservato che il giudice di merito aveva già ritenuto raggiunta la prova della consegna della merce.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione alle presunzioni, senza che la Corte ne ricavasse un principio autonomo diverso dal valore degli accertamenti di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione alle presunzioni semplici; la Corte ha escluso che la censura investisse correttamente un vizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per contestare la motivazione; la Corte ha ribadito che la censura non può tradursi in revisione delle valutazioni di fatto.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una doglianza formalmente diretta contro la motivazione o la violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e di ricostruzione alternativa dei fatti.
  • La valutazione delle prove testimoniali e documentali, la scelta delle fonti ritenute più convincenti e il giudizio sull'attendibilità dei testimoni appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, salvo vizi motivazionali radicali o apparenti.
  • La motivazione è sufficiente quando espone, in modo intellegibile, le ragioni essenziali della decisione; il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva, potendosi ritenere implicitamente disattese le circostanze incompatibili con la soluzione adottata.
  • Quando il rapporto contrattuale è ricostruito come continuativo e regolato da prassi commerciali consolidate, la consegna della merce secondo le modalità abituali può integrare prova dell'adempimento, anche se alcuni documenti presentino elementi non perfettamente coincidenti con la fattura contestata, purché il ragionamento del giudice di merito sia logicamente coerente.
  • Se l'accertamento di fatto del giudice di merito è che la prestazione è stata eseguita e la consegna è avvenuta, diviene non decisiva la contestazione sulla forma dell'ordine o su profili accessori che non incidono sull'effettiva esecuzione dell'obbligazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCompravenditaInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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