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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29576/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da due contratti di subappalto relativi a opere civili per un impianto industriale. Il committente finale aveva agito contro il consorzio appaltatore e un professionista, deducendo il diritto al compenso per l'attività di direzione lavori svolta. Il consorzio aveva chiamato in causa la società subappaltatrice, sostenendo che, in base al regolamento contrattuale, fosse quest'ultima a dover sopportare l'onere economico del professionista e a manlevare il consorzio. Dopo una transazione con il professionista, la domanda principale si era chiusa, ma era rimasta in discussione la domanda di garanzia/manleva del consorzio verso la subappaltatrice. La Corte d'appello aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che i contratti prevedessero due distinte figure di direttore dei lavori, una per il committente e una per l'appaltatore, che la società subappaltatrice avesse nominato il professionista e che il relativo compenso fosse a suo carico. Nel ricorso per cassazione la subappaltatrice ha dedotto: 1) violazione delle norme ermeneutiche contrattuali e della disciplina legale del direttore dei lavori, sostenendo che la Corte territoriale avesse confuso il direttore dei lavori con il direttore di cantiere e avesse erroneamente posto a suo carico un onere riferibile invece al committente; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che la pretesa del professionista riguardava attività svolte nell'interesse della committente; 3) violazione dell'art. 100 c.p.c. per sopravvenuto difetto di interesse ad agire dopo la transazione; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia oltre i limiti della domanda, poiché il professionista non aveva citato la società subappaltatrice e la domanda di manleva sarebbe stata pronunciata oltre il chiesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché si risolvevano in una diversa interpretazione delle clausole contrattuali, senza indicare specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati né quale fatto decisivo fosse stato omesso; l'interpretazione dei contratti operata dai giudici di merito è stata considerata plausibile e quindi non censurabile in sede di legittimità. Ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo, affermando che il consorzio aveva proposto nei confronti della subappaltatrice sia una chiamata in causa come effettivo obbligato rispetto alla pretesa del professionista, sia una domanda di manleva e risarcimento; la prima determinava l'estensione automatica della domanda principale al terzo, la seconda configurava una garanzia impropria. Di conseguenza, la transazione intervenuta tra attore principale e convenuto non eliminava l'interesse del consorzio alla decisione sulla garanzia, né integrava violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Le censure sull'interpretazione contrattuale devono specificare i canoni ermeneutici asseritamente violati e il modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato; non basta contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato insieme agli altri criteri ermeneutici come parametro del controllo di legittimità sull'interpretazione del contratto.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La violazione dei canoni ermeneutici contrattuali può essere denunciata in cassazione solo indicando puntualmente le regole violate.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il controllo sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti, nel perimetro del minimo costituzionale.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire permane per la domanda di garanzia e manleva anche dopo la transazione della lite principale, quando sia ancora in discussione il presupposto della rivalsa.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando la condanna del terzo si fonda sulla domanda di garanzia e sull'estensione automatica della domanda principale al terzo individuato come effettivo obbligato.

  • L. n. 1086 del 1971, artt. 2, 3, 5, 6 e 15

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere una diversa qualificazione della figura del direttore dei lavori, ma la censura è stata ritenuta generica e inidonea a scalfire l'interpretazione dei contratti compiuta dai giudici di merito.

  • art. 1665 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di rimettere in discussione la qualificazione contrattuale e l'onere economico della prestazione professionale.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Accertati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura si limita a contrapporre una lettura alternativa delle clausole.
  • Per dedurre la violazione delle norme ermeneutiche contrattuali occorre indicare specificamente quali criteri legali siano stati disattesi e in quale punto del ragionamento interpretativo il giudice se ne sia discostato.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo quando il fatto sia stato effettivamente discusso e sia idoneo, se considerato, a determinare un esito diverso della controversia.
  • La chiamata in causa del terzo come effettivo obbligato rispetto alla pretesa dell'attore comporta l'estensione automatica della domanda principale al terzo, consentendo al giudice di pronunciare nei suoi confronti anche senza specifica domanda dell'attore.
  • Quando il convenuto propone, oltre alla chiamata del terzo quale vero obbligato, anche una domanda di manleva, la domanda di garanzia conserva autonomia e interesse anche se la lite principale si chiude per transazione.
  • In presenza di garanzia impropria, la sopravvenuta definizione del rapporto principale non elimina automaticamente il potere del giudice di decidere sulla rivalsa, se il presupposto della garanzia resta controverso.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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