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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10150/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna pronunciata in sede di rinvio, disposto dalla Corte di cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio, che aveva ridotto la pena inflitta per il reato contestato. L'unico motivo deduceva l'eccessività della pena. La Corte ha rilevato che una censura del genere non è consentita in sede di legittimità, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; inoltre, nel caso concreto, il giudice di merito aveva adeguatamente motivato richiamando gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011

    Norma incriminatrice per il reato per il quale era stata pronunciata la condanna oggetto del giudizio di rinvio; la sentenza non ne esamina il contenuto nel merito, ma ne presuppone l'applicazione.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come criterio legale di determinazione della pena, insieme all'art. 133 c.p., che guida la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale parametro per la valutazione della gravità del reato e della personalità del reo ai fini della quantificazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata in dispositivo per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La censura relativa alla sola eccessività della pena, quando investe la valutazione discrezionale del giudice di merito, non è di per sé consentita in sede di legittimità se non denuncia una violazione dei criteri legali o un difetto assoluto di motivazione.
  • La graduazione della pena, comprese le operazioni di aumento e diminuzione per circostanze aggravanti o attenuanti e la determinazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p.
  • Il controllo di legittimità sulla pena è limitato alla verifica della correttezza giuridica della decisione e della sufficienza della motivazione, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando quest'ultimo abbia adeguatamente argomentato sugli elementi rilevanti.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

RamiReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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