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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10106/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente, già condannato per truffa aggravata, ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto avverso la precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva dichiarato irrevocabile la condanna, disponendo il rinvio alla Corte di appello soltanto per la rideterminazione della pena. Deduceva che la Corte non si sarebbe avveduta di una nullità assoluta e insanabile derivante dall'omessa notifica all'imputato assente del verbale dell'udienza dibattimentale in cui era stata contestata ex novo un'aggravante; sosteneva che, nella successiva udienza in cui era presente, non era stata rinnovata la contestazione e che tale omissione avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio. Il ricorso era quindi fondato sull'assunto che l'omessa rilevazione della nullità integrasse un errore percettivo censurabile con il rimedio straordinario.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha ritenuto che non vi fosse un errore di fatto, perché nel ricorso originario per cassazione non era stata dedotta la nullità della contestazione dell'aggravante e, dunque, non si poteva imputare alla Corte una svista percettiva su un dato non devoluto. Ha inoltre osservato che l'omesso esercizio del potere di rilevare d'ufficio la nullità, quand'anche configurabile, integrerebbe un errore di diritto e non di fatto, quindi non sarebbe deducibile con il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. In via ulteriore, la Corte ha affermato che l'omessa notifica del verbale di udienza contenente la nuova contestazione non dà luogo a nullità assoluta e insanabile, ma a nullità a regime intermedio, soggetta ai relativi limiti di deducibilità e rilevabilità. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto è utilizzabile solo per errori meramente percettivi, immediatamente rilevabili, e non per contestare errori di valutazione o di diritto.

  • art. 520 c.p.p.

    La notifica dell'estratto del verbale di udienza contenente nuove contestazioni serve a garantire il contraddittorio e il diritto di difesa dell'imputato assente.

  • art. 519 c.p.p.

    L'omessa notifica della nuova contestazione priva l'imputato della possibilità di esercitare i diritti difensivi previsti per le contestazioni suppletive.

  • art. 178 c.p.p.

    La lesione del diritto di difesa per omessa notifica della nuova contestazione integra una nullità a regime intermedio, non una nullità assoluta insanabile.

  • art. 179 c.p.p.

    La nullità assoluta e insanabile è riconducibile alla sola omessa citazione dell'imputato, che incide sulla vocatio in iudicium.

  • art. 180 c.p.p.

    Le nullità a regime intermedio sono soggette a limiti di deducibilità e rilevabilità d'ufficio.

  • art. 61, n. 7 c.p.

    Aggravante contestata ex novo in udienza, la cui mancata notifica del verbale è stata posta a fondamento del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto presuppone una svista percettiva su un dato oggettivo risultante dagli atti e non può essere usato per censurare omissioni di valutazione giuridica o interpretativa.
  • Se una questione di nullità non è stata dedotta nel ricorso originario per cassazione, non è configurabile un errore percettivo della Corte per non averla rilevata d'ufficio.
  • La rilevabilità d'ufficio di una nullità attribuisce al giudice il potere di rilevarla anche in assenza di eccezione, ma non gli impone di ricercare d'ufficio vizi non evidenti o non devoluti.
  • L'omessa notifica del verbale di udienza contenente una contestazione suppletiva o di aggravante non equivale a omessa citazione dell'imputato e non integra, di regola, una nullità assoluta e insanabile.
  • Le nuove contestazioni nel dibattimento sono presidiate da nullità a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa, ma tali invalidità seguono normalmente il regime intermedio di cui agli artt. 178 e 180 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNullità processuale
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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