Cassazione Penale, Ordinanza n. 10108/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generica la doglianza sulla motivazione per relationem della sentenza d'appello, poiché il ricorrente non aveva individuato i punti dell'appello rimasti non valutati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un tentativo di furto aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un solo motivo, che la motivazione della sentenza di secondo grado era stata redatta per relationem rispetto alla decisione del Tribunale. La censura, però, non indicava quali specifici punti dell'atto di appello non sarebbero stati esaminati dalla Corte territoriale; il ricorso si limitava dunque a contestare in astratto la tecnica motivazionale adottata.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato come base del delitto tentato oggetto di condanna
art. 624 c.p.
richiamato come norma incriminatrice del furto
art. 625, comma 1, n. 2, c.p.
richiamato come aggravante del furto contestato
art. 616 c.p.p.
implicitamente applicato per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la motivazione per relationem della sentenza d'appello senza indicare specificamente quali punti dell'atto di appello siano rimasti privi di esame.
- La mera doglianza sulla tecnica di redazione della motivazione non è sufficiente, se non è accompagnata dall'individuazione concreta delle questioni devolute e non considerate dal giudice di secondo grado.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, l'imputato può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La motivazione per relationem non è di per sé illegittima; la sua contestazione deve essere strutturata sulla mancata risposta a specifiche censure di appello.
Come è indicizzato
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