Cassazione Penale, Ordinanza n. 10112/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un imputato per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato tramite difensore, articolava quattro motivi: (1) contestazione della prova della distrazione dei beni sociali non rinvenuti, prospettando in modo generico possibili diverse destinazioni dei beni; (2) dedotta contraddittorietà della decisione per avere assolto l'imputato dalla bancarotta fraudolenta documentale e condannarlo per quella patrimoniale; (3) censura sul diniego dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale, assumendo che la motivazione fosse illogica; (4) richiesta di riqualificazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale in bancarotta semplice, deduzione ritenuta nuova rispetto alle conclusioni formulate in appello e comunque generica, poiché si sosteneva soltanto che i prelevamenti potessero essere riconducibili a ordinarie esigenze gestionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società fallita può desumersi dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni. Ha considerato manifestamente infondato anche il secondo motivo, rilevando che non vi è contraddizione tra l'assoluzione per bancarotta documentale e la condanna per bancarotta patrimoniale, trattandosi di profili distinti e avendo la Corte territoriale motivato sulla sottrazione dei beni e sulla regolare tenuta e rinvenimento delle scritture. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché la motivazione sul diniego della lieve entità del danno patrimoniale è stata ritenuta congrua, a fronte di distrazioni per euro 180.000. Il quarto motivo è stato qualificato come inedito e, in ogni caso, aspecifico. Conseguentemente l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza richiama il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, senza sviluppare un'interpretazione autonoma della norma nel testo disponibile.
La decisione richiama la distinzione tra bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ma senza riportare il testo normativo.
L'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale è stata esclusa in ragione dell'entità della distrazione, pari a euro 180.000.
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni non rinvenuti.
- Non sussiste contraddizione logica tra l'assoluzione per bancarotta fraudolenta documentale e la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale, poiché si tratta di condotte e oggetti materiali diversi, che possono essere accertati in modo autonomo.
- La speciale tenuità del danno patrimoniale può essere esclusa quando la distrazione riguardi importi di rilevante consistenza, purché il giudice di merito renda una motivazione congrua e immune da vizi logici.
- In sede di legittimità, sono inammissibili i motivi di ricorso aspecifici o che prospettino mere ipotesi alternative non supportate da una concreta critica alla motivazione della sentenza impugnata.
- Una richiesta di riqualificazione del fatto in un reato diverso è inammissibile quando non sia stata devoluta in appello o quando sia formulata in modo generico e privo di specifica allegazione delle ragioni di merito.
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