Cassazione Penale, Ordinanza n. 10107/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di revisione di una sentenza di condanna divenuta definitiva. La revisione riguardava una sentenza irrevocabile pronunciata in relazione a un omicidio in danno di una persona offesa indicata nel testo. Nel ricorso sono stati dedotti due motivi: il primo per violazione di legge e vizio di motivazione sul requisito della novità della prova, sostenendo che gli elementi offerti sarebbero nuovi e decisivi; il secondo per vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni di due testimoni, ritenute dalla difesa idonee a mettere in crisi l'esito del giudizio. La Corte rileva però che il ricorso ripropone doglianze già esaminate e respinte in precedenza e che i materiali indicati non presentano i requisiti di novità e decisività necessari per aprire la revisione, essendo già stati vagliati nel merito e in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero sostanzialmente ripetitive di questioni già decise in un precedente giudizio di legittimità e che, comunque, gli elementi addotti a sostegno della revisione non fossero nuovi né decisivi. Le dichiarazioni dei testi richiamati sono state considerate meramente favorevoli alla tesi difensiva, ma incompatibili con la prova del DNA e quindi inidonee a fondare la revisione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La revisione richiede l'allegazione di prove nuove e decisive; elementi già vagliati nel merito o in cassazione non sono idonei a fondare l'istanza.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'istanza di revisione non può essere utilizzata per riproporre questioni già esaminate e disattese nei precedenti gradi di giudizio, poiché manca il requisito della novità della prova.
- Per essere idonea a sorreggere la revisione, la prova addotta deve essere non solo nuova ma anche decisiva, cioè potenzialmente capace di sovvertire l'esito del giudizio di condanna.
- Dichiarazioni testimoniali che si limitino a prospettare una ricostruzione favorevole alla difesa, senza superare dati probatori oggettivi già acquisiti, non soddisfano il requisito della decisività.
- La reiterazione in cassazione di censure già dichiarate inammissibili o comunque già respinte può condurre a una nuova declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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