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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17156/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la società assicurativa chiedendo l'accertamento della responsabilità per inadempimento contrattuale in relazione alla vendita di un prodotto denominato "EMTN Alternatif Protégé", collegato a un fondo d'investimento e assistito da polizza di assicurazione sulla vita. Sosteneva di avere investito euro 150.000 e di avere ricevuto in riscossione solo euro 92.000, chiedendo la condanna al pagamento della differenza di euro 58.000. In primo grado la domanda era stata respinta quanto all'inadempimento contrattuale, mentre era stata ritenuta fondata la violazione degli obblighi informativi ex artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. In appello, la società assicurativa aveva ottenuto la riforma della decisione e il rigetto della domanda, perché la Corte territoriale aveva qualificato il contratto come polizza unit linked e aveva applicato la prescrizione di cui all'art. 2952 c.c., ritenendo prescritta la pretesa per decorso del termine tra il pagamento del riscatto (6 agosto 2010) e la domanda giudiziale (11 marzo 2013). Il ricorrente ha censurato tale qualificazione, sostenendo che il contratto fosse in realtà un prodotto finanziario/operazione di investimento, con conseguente applicazione degli obblighi informativi dell'art. 21 TUF e di un termine prescrizionale diverso, nonché denunciando violazione di numerose norme sostanziali e regolamentari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente veicolata anche come vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., fosse sostanzialmente diretta a contestare l'erronea qualificazione giuridica del contratto e quindi la conseguente applicazione della disciplina sulla prescrizione. La Suprema Corte ha osservato che, nelle polizze unit linked, non basta la mera etichetta negoziale o la concorde qualificazione generica come "polizza unit linked": occorre una verifica complessiva delle clausole per stabilire se si tratti di polizza guaranteed, partial guaranteed oppure pure, perché solo tale accertamento consente di individuare il regime giuridico applicabile, incluso il termine di prescrizione. Poiché la Corte d'appello aveva operato una qualificazione sommaria e incompleta, limitandosi a richiamare la categoria generale senza analizzare lo specifico contenuto del contratto, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2952 c.c.

    versione anteriore alle modifiche del 2008 e del 2012

    si applica alla pretesa derivante da contratto assicurativo sulla vita solo se, all'esito di corretta qualificazione, il contratto sia effettivamente una polizza assicurativa; la sola riconduzione alla categoria generale delle unit linked non basta

  • art. 1882 c.c.

    serve a distinguere il contratto di assicurazione sulla vita dallo strumento finanziario puro: manca la natura assicurativa quando il rischio di performance è integralmente a carico dell'assicurato e non vi è apprezzabile copertura del rischio demografico

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    la qualificazione del contratto richiede preliminare interpretazione delle clausole secondo i canoni ermeneutici, accertamento di fatto riservato al giudice di merito

  • art. 156 c.p.c.

    l'erronea indicazione formale del vizio non comporta di per sé inammissibilità se l'atto raggiunge il suo scopo e la censura è sostanzialmente intelligibile

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    il requisito di specificità è soddisfatto quando il motivo consente di comprendere chiaramente le ragioni della censura e la pronuncia richiesta

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    l'errore denunciato, nella sostanza, era un vizio di violazione/falsa applicazione di legge relativo alla qualificazione del contratto e alla prescrizione

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il richiamo formale a tale numero è stato ritenuto non pertinente, ma non decisivo ai fini dell'ammissibilità del motivo

  • art. 21 d.lgs. 58/1998

    richiamato dal ricorrente come base degli obblighi informativi se il prodotto fosse qualificato come strumento finanziario

  • art. 28 reg. Consob 11522/1998

    richiamato dal ricorrente in tema di obblighi informativi dell'intermediario

  • art. 29 reg. Consob 11522/1998

    richiamato dal ricorrente in tema di obblighi informativi dell'intermediario

  • art. 36 reg. Consob 11522/1998

    richiamato dal ricorrente in tema di disciplina dell'operazione di investimento

  • art. 2 Cost.

    citato dal ricorrente nel novero delle norme asseritamente violate, ma non è centrale nella ratio decidendi

  • art. 1173 c.c.

    citato dal ricorrente nel novero delle norme asseritamente violate, ma non è centrale nella ratio decidendi

  • art. 1175 c.c.

    citato dal ricorrente nel novero delle norme asseritamente violate, ma non è centrale nella ratio decidendi

  • art. 1176 c.c.

    citato dal ricorrente nel novero delle norme asseritamente violate, ma non è centrale nella ratio decidendi

  • art. 1322 c.c.

    citato dal ricorrente nel novero delle norme asseritamente violate, ma non è centrale nella ratio decidendi

  • art. 1323 c.c.

    citato dal ricorrente nel novero delle norme asseritamente violate, ma non è centrale nella ratio decidendi

  • art. 1325 c.c.

    citato dal ricorrente nel novero delle norme asseritamente violate, ma non è centrale nella ratio decidendi

  • art. 1337 c.c.

    citato dal ricorrente nel novero delle norme asseritamente violate, ma non è centrale nella ratio decidendi

  • art. 1338 c.c.

    citato dal ricorrente nel novero delle norme asseritamente violate, ma non è centrale nella ratio decidendi

  • art. 1374 c.c.

    citato dal ricorrente nel novero delle norme asseritamente violate, ma non è centrale nella ratio decidendi

  • art. 1375 c.c.

    citato dal ricorrente nel novero delle norme asseritamente violate, ma non è centrale nella ratio decidendi

  • art. 1418 c.c.

    citato dal ricorrente nel novero delle norme asseritamente violate, ma non è centrale nella ratio decidendi

  • art. 1895 c.c.

    citato dal ricorrente nel novero delle norme asseritamente violate, ma non è centrale nella ratio decidendi

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dal ricorrente come termine di prescrizione alternativo ove il contratto fosse qualificato in senso non assicurativo

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità l'erronea indicazione formale del vizio di ricorso non determina inammissibilità quando dal contenuto complessivo del motivo sia chiaramente individuabile la censura sostanziale e la decisione richiesta.
  • La qualificazione di una polizza unit linked non può arrestarsi al nomen iuris o alla generica appartenenza alla categoria: il giudice deve esaminare il contenuto concreto del contratto per stabilire se l'operazione sia assicurativa, mista o di mero investimento finanziario.
  • In tema di polizze unit linked, la natura assicurativa sussiste solo se vi sia una effettiva copertura del rischio demografico dell'evento morte e un indennizzo apprezzabile; se il beneficiario può non ricevere alcunché o ricevere un importo irrisorio in dipendenza dell'andamento dei mercati, la funzione assicurativa può mancare.
  • La distinzione tra polizze guaranteed, partial guaranteed e pure è decisiva ai fini della disciplina applicabile, anche con riferimento alla prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto.
  • La fase di interpretazione del contratto, volta a ricostruire la comune volontà dei contraenti, è un accertamento di fatto del giudice di merito; la successiva qualificazione giuridica della fattispecie concreta nello schema legale è invece censurabile in cassazione se il giudice ha sussunto in modo errato gli elementi accertati.
  • Una qualificazione contrattuale sommaria o incompleta non consente di individuare correttamente il regime giuridico applicabile e può determinare la cassazione della sentenza che su di essa si fondi.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaPolizze vitaImpugnazioni
RamiContrattiBancario e finanziarioAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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