Cassazione Civile, Ordinanza n. 34692/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2006 nei confronti di una società cooperativa. Il ricorso della contribuente in primo grado era stato accolto solo parzialmente; l'Ufficio aveva quindi proposto appello, respinto dalla CTR del Lazio. In cassazione l'Agenzia ha impugnato la sentenza d'appello con due motivi, ma il testo riportato non ne esplicita il contenuto sostanziale. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha depositato istanza di estinzione ex art. 6 d.l. n. 119/2018, allegando domanda di definizione agevolata e prova del pagamento di alcune rate. La Corte ha inoltre esaminato preliminarmente la posizione di due soggetti indicati nell'intestazione della sentenza impugnata, rilevando che erano stati inseriti per errore materiale nel fascicolo e non erano effettive parti del giudizio di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti della Vision 2000 Service s.r.l. e di Luciano Mari, poiché non erano parti del giudizio d'appello e quindi difettava la loro legittimazione passiva nel giudizio di cassazione. Quanto al rapporto tra Agenzia delle Entrate e la società contribuente, ha preso atto della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, ritenendo perfezionata la fattispecie estintiva per effetto della domanda e del pagamento della prima rata; di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio. Spese compensate/zero spese a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina richiamata.
Norme richiamate
Richiamati solo per escludere che l'indicazione in epigrafe di soggetti non effettivamente partecipanti al giudizio integri una loro estromissione dal processo.
art. 372, secondo comma, c.p.c.
I documenti prodotti con l'istanza di estinzione sono stati considerati, non essendo stata eccepita dalla controparte la mancata notificazione nei termini rilevanti.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
La presentazione della domanda di definizione agevolata, in assenza di diniego, e il pagamento della prima rata hanno perfezionato la fattispecie estintiva del giudizio.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per il regime delle spese nella definizione agevolata/estinzione del giudizio tributario.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Richiamato per regolare le spese e la chiusura del processo in presenza di definizione agevolata.
Massime di principio
- La mera indicazione di un soggetto nell'intestazione di una sentenza non è sufficiente a conferirgli la qualità di parte processuale se dallo svolgimento del processo, dalla motivazione e dal dispositivo emerge con certezza che non ha partecipato al giudizio.
- In cassazione difetta la legittimazione passiva del soggetto che non sia stato parte del grado di merito impugnato, anche se erroneamente menzionato nell'epigrafe della sentenza.
- La definizione agevolata della controversia tributaria prevista dalla normativa speciale estingue il giudizio quando la domanda risulti presentata e la prima rata sia stata pagata, in assenza di diniego dell'Amministrazione.
- Quando la controversia è definita agevolatamente, il costo del processo resta assorbito dalla procedura definitoria secondo la disciplina speciale sulle spese.
- L'errore materiale nell'intestazione del provvedimento non prevale sugli elementi sostanziali del processo nel determinare le parti effettive del giudizio.
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