Cassazione Civile, Ordinanza n. 12798/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento, insieme agli atti prodromici, per euro 736,46. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso rilevando un vizio di notifica della cartella, eseguita tramite operatore postale privato, e aveva compensato le spese. Il contribuente aveva quindi appellato solo la statuizione sulle spese, sostenendo che la compensazione fosse illegittima perché priva dell'esplicita indicazione delle "gravi ed eccezionali ragioni" richieste dall'art. 92 c.p.c., e chiedendo anche il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. La commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello, reputando ragionevole la compensazione perché la questione sulla validità della notificazione era controversa. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulle spese processuali e omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla compensazione; 2) vizio di motivazione per mancata esplicitazione delle ragioni della compensazione. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati, osservando che la CTR si era pronunciata sul punto, che la motivazione era sufficiente e che, nel processo tributario, la compensazione è legittima anche in presenza di obiettiva incertezza sulla questione decisa in primo grado. Il ricorso è stato quindi rigettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. Ha affermato che non vi era omessa pronuncia, poiché la CTR aveva espressamente affrontato la questione delle spese, e che la motivazione sulla compensazione era adeguata, essendo la controversia sulla notificazione tramite operatore postale privato effettivamente oggetto di interpretazioni discordanti. Ha inoltre precisato che l'art. 15 d.lgs. 546/1992, come modificato, consente la compensazione nel processo tributario in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate; tali ragioni possono consistere anche nell'obiettiva incertezza sulla questione trattata. Non è stata pronunciata condanna alle spese del giudizio di cassazione perché l'intimata non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio processuale dedotto in cassazione per omessa pronuncia e violazione di norme sulle spese.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
"le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate"
Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo nelle ipotesi tipizzate dalla norma, con obbligo di espressa motivazione delle gravi ed eccezionali ragioni.
È evocato insieme alle altre norme sulle spese come disposizione di riferimento nel sistema processuale.
La Corte richiama l'evoluzione normativa e giurisprudenziale della compensazione delle spese, precisando che la nozione di gravi ed eccezionali ragioni va interpretata in modo coerente con la giurisprudenza costituzionale.
È richiamato in relazione alla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale norma sul contenuto della sentenza e sulla motivazione apparente o mancante.
È richiamato tra le norme sulla motivazione della sentenza.
È richiamato nel motivo di ricorso in tema di spese e compensi professionali.
art. 4 d.m. n. 155 del 2014
È richiamato quale criterio tariffario per la liquidazione dei compensi.
tabella n. 23 dei parametri allegata al d.m. n. 155 del 2014
È richiamata dal ricorrente come parametro di liquidazione delle spese.
art. 111 Cost.
È invocato come parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
È citato nella parte in fatto come domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto del presupposto processuale del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese richiede, in assenza di soccombenza reciproca, l'esistenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente indicate nella motivazione della decisione.
- L'omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice pretermtta completamente il provvedimento indispensabile alla decisione della questione; non vi è omessa pronuncia se la domanda o l'eccezione sia stata rigettata implicitamente o comunque esaminata, anche senza un'argomentazione specifica.
- La motivazione sulla compensazione delle spese è sufficiente quando individua una obiettiva incertezza della questione decisa o una controversia interpretativa non imputabile alle parti; la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nel misurare in concreto la gravità e l'eccezionalità, salvo che la motivazione sia astratta, illogica o smentita dagli atti.
- Una questione giuridica che sia stata oggetto di contrasto interpretativo può integrare una ragione legittima di compensazione delle spese, anche nel processo tributario.
- Quando la parte vittoriosa in appello rimane contumace, il giudice può legittimamente non statuire sulle spese del grado, se non vi è attività difensiva da rifondere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12597/2026 del 05/05/2026
- ordinanza_civile · 5 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12599/2026 del 05/05/2026
- ordinanza_civile · 5 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12603/2026 del 05/05/2026
- ordinanza_civile · 5 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12605/2026 del 05/05/2026
- ordinanza_civile · 5 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12607/2026 del 05/05/2026
- ordinanza_civile · 5 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12608/2026 del 05/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →