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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30965/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva partecipato, insieme ad altri candidati, a un concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di sedi farmaceutiche in Abruzzo, senza risultare utilmente collocato in graduatoria. Aveva impugnato davanti al TAR la delibera regionale di approvazione definitiva della graduatoria, contestando il criterio di calcolo dei punteggi: da un lato, per le farmacie esercitate in forma associata; dall'altro, per il punteggio aggiuntivo riconosciuto per la c.d. ruralità, sostenendo che tale punteggio dovesse cumularsi integralmente con quello dell'esperienza pregressa e non rientrare in un tetto massimo complessivo. Il TAR aveva rigettato il ricorso; il Consiglio di Stato aveva respinto l'appello, pur correggendo un'asserita omissione di pronuncia e affrontando il merito delle censure. Davanti alle Sezioni Unite il ricorrente deduceva, formalmente, la violazione dei limiti esterni della giurisdizione: con il primo motivo lamentava che il Consiglio di Stato avesse sconfinato nel merito amministrativo e nella sfera della pubblica amministrazione, integrando il contenuto della delibera e del dato normativo; con il secondo motivo sosteneva che l'interpretazione sul punteggio della ruralità avrebbe violato la legge e il principio meritocratico, incidendo sulla libertà di stabilimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure, pur formalmente prospettate come violazione dei limiti esterni della giurisdizione, mirassero in realtà a contestare errors in iudicando del Consiglio di Stato, cioè l'interpretazione e applicazione della disciplina del concorso straordinario per farmacie. Secondo la Corte, non vi era né sconfinamento nell'attività amministrativa, perché il giudice amministrativo si era limitato al sindacato di legittimità senza sostituirsi alla PA con una pronuncia autoesecutiva, né sconfinamento nella sfera legislativa, perché l'interpretazione della normativa applicabile, anche se ritenuta dal ricorrente errata o abnorme, non equivale a creazione di una norma nuova. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente per denunciare un preteso eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato; la Corte rileva che la doglianza investe in realtà l'error in iudicando e non i limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 110 d.lgs. n. 104 del 2010

    invocato dal ricorrente insieme all'art. 111 Cost. per sostenere lo sconfinamento del giudice amministrativo; la Corte esclude che la censura riguardi effettivamente i limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 11 del d.l. n. 1 del 2012

    norma richiamata nella contestazione sul criterio di calcolo dei punteggi del concorso straordinario per farmacie; la Corte osserva che il ricorso critica solo l'interpretazione data dal Consiglio di Stato.

  • artt. 4 e 5 del D.P.C.M. n. 298 del 1994

    richiamati in relazione alla disciplina del punteggio nel concorso farmacie; la Corte considera la doglianza come attinente all'applicazione della normativa, non ai limiti esterni della giurisdizione.

  • L. n. 221 del 1968, art. 9

    evocata nel secondo motivo con riferimento al punteggio per la ruralità; non emerge una specifica interpretazione autonoma, poiché la Corte dichiara inammissibile il motivo.

  • L. n. 362 del 1991

    richiamata insieme alle altre fonti sulla disciplina delle farmacie e del concorso; la Corte non entra nel merito della sua interpretazione, ritenendo la censura inammissibile.

  • art. 49 TFUE

    invocato dal ricorrente per sostenere che il criterio seguito avrebbe inciso sulla libertà di stabilimento; la Corte non affronta il merito della questione, perché la doglianza resta un error in iudicando.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ne dà atto in dispositivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità davanti alle Sezioni Unite, il sindacato sui provvedimenti del Consiglio di Stato per eccesso di potere giurisdizionale è ammesso solo quando il giudice speciale esca dai limiti esterni della funzione giurisdizionale, sostituendosi alla pubblica amministrazione con una decisione autoesecutiva o esercitando una vera attività di produzione normativa.
  • Non integra violazione dei limiti esterni della giurisdizione la mera denuncia di un'erronea interpretazione o applicazione della disciplina sostanziale da parte del Consiglio di Stato: in tali casi si versa, al più, in un error in iudicando sottratto al sindacato delle Sezioni Unite.
  • Lo sconfinamento nella sfera del legislatore è configurabile solo se il giudice speciale applica una norma da lui creata o stravolge in modo tale la disciplina esistente da sostituirsi al legislatore; non basta che l'interpretazione sia ritenuta anomala, abnorme o non condivisibile.
  • Quando il ricorrente deduce formalmente un difetto di giurisdizione ma contesta in sostanza il criterio di calcolo dei punteggi o l'applicazione di una norma al caso concreto, il ricorso è inammissibile perché esula dal perimetro del controllo delle Sezioni Unite.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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