LEGGE 8 marzo 1968, n. 221
Provvidenze a favore dei farmacisti rurali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge (8 marzo 1968) che classifica le farmacie in urbane (>5.000 abitanti) e rurali (≤5.000), disciplina istituzione e gestione di dispensari nelle località prive di farmacia, riconosce indennità di residenza e di gestione ai titolari/gestori e stabilisce criteri e modalità di finanziamento (contributi comunali, statali e prelievi specifici). Decorrenza 1° gennaio 1968; prevede disposizioni e importi espressi in lire e procedure oggi datate.
Disciplina delle farmacie rurali, dispensari e indennità
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