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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14696/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di descrizione ante causam eseguito ex art. 161 l. aut. su software asseritamente utilizzati senza autorizzazione. Il tribunale, poi confermato in appello, aveva accertato che i convenuti avessero violato i diritti esclusivi delle attrici su due programmi per elaboratore, condannandoli al risarcimento del danno, all’inibitoria della prosecuzione o reiterazione dell’illecito, alla cancellazione dei programmi e alla pubblicazione della sentenza. In cassazione i soccombenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno dedotto violazione di legge censurando l’affermazione della corte territoriale secondo cui il consulente tecnico sarebbe incorso in un errore materiale nel riferire che l’unica società ispezionata era una diversa società; con il secondo hanno sostenuto che il verbale di accesso del c.t.u. fosse atto pubblico e che, non essendo stata proposta querela di falso, non potesse esserne contestata l’efficacia probatoria privilegiata. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché formulati in modo generico, senza indicazione specifica delle norme asseritamente violate, e privi di autosufficienza, poiché non riportavano né trascrivevano i documenti richiamati né ne indicavano adeguatamente la localizzazione nei fascicoli. Ha inoltre osservato che le censure erano infondate nel merito, poiché il giudice di merito poteva interpretare liberamente l’elaborato peritale valorizzando la presenza di elaboratori della ricorrente nei locali visitati dal consulente, e che l’eventuale attestazione contenuta nell’atto non impediva tale interpretazione nei limiti del valore probatorio dell’atto pubblico.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso; ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore delle controricorrenti, liquidate in euro 7.000,00 oltre accessori, e ha altresì condannato la ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento dell’ulteriore somma di euro 7.000,00. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. La decisione di merito della corte d’appello, che aveva confermato l’accertamento dell’illecito e le conseguenti statuizioni, è rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 161 l. n. 633/1941

    viene richiamato come base del procedimento di descrizione ante causam in cui fu svolta l’attività del consulente tecnico.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    la deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge richiede l’indicazione specifica delle norme asseritamente violate e il confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    impone l’onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, pena l’inammissibilità della censura.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiede che gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda siano riprodotti o puntualmente indicati, con specificazione della loro collocazione processuale, a pena di inammissibilità.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    consente la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma ulteriore quando il gravame presenti contenuti manifestamente infondati o inammissibili.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    è richiamato quale norma che ha introdotto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che denunci violazione di legge è indispensabile indicare in modo puntuale le norme asseritamente violate, chiarire il loro contenuto precettivo e confrontarle con le affermazioni della sentenza impugnata: la mera evocazione dell’art. 360, n. 3, c.p.c. non è sufficiente.
  • Le censure fondate su atti o documenti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente si limita a richiamarli senza riprodurne il contenuto essenziale e senza indicarne con precisione la collocazione nei fascicoli di parte o d’ufficio.
  • Il principio di autosufficienza non richiede sempre la trascrizione integrale degli atti, ma impone comunque che il ricorso consenta alla Corte di individuare con immediatezza i documenti rilevanti e il loro contenuto essenziale.
  • L’atto pubblico fa piena prova solo, nei limiti di legge, della provenienza dal pubblico ufficiale e dei fatti che questi attesti come avvenuti in sua presenza o compiuti da lui; non preclude al giudice di merito la valutazione complessiva del materiale probatorio sui fatti ulteriori o sulle inferenze desumibili dall’atto.
  • La manifesta inconsistenza giuridica o l’inammissibilità radicale delle censure può giustificare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieDiritto d'autoreImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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