Cassazione Penale, Sentenza n. 30327/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorsi articolati su molteplici questioni: il Procuratore Generale impugnava l'assoluzione di Puca Teresa per il reato associativo (art. 416-bis) denunciando valutazione atomistica delle prove; diversi imputati contestavano vizi di motivazione e travisamento probatorio rispetto all'uso delle dichiarazioni di collaboratori (soprattutto Iorio e Lamino), l'assenza di riscontri individualizzanti, l'utilizzabilità e la pertinenza delle intercettazioni (anche acquisite in altri procedimenti), la qualificazione giuridica di taluni fatti (riqualificazioni in pejus, ad es. 416-ter), l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 co.1 (finalità di agevolazione mafiosa), la mancata applicazione o la negazione delle attenuanti generiche o della specifica attenuante per collaborazione (art. 416-bis co.3), vizi nella determinazione della pena (uso di parametri normativi sopravvenuti, aumenti per continuazione), e la legittimità della confisca ex art. 240-bis c.p. (presunzione di illecito accumulo). Sono state sollevate inoltre questioni processuali relative all'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello (art. 603 c.p.p.) in caso di riforma in peius di sentenze abbreviate e all'applicabilità delle norme sulle intercettazioni (art. 13 d.l. 152/1991 e sue modifiche).
La decisione
La Corte di Cassazione in massima parte ha dichiarato inammissibili o rigettato molti dei ricorsi (compresi quelli del Procuratore Generale sull'assoluzione di Puca Teresa e di numerosi imputati), confermando la sostanza della sentenza d'appello. Tuttavia la Corte ha disposto annullamenti parziali con rinvio in alcuni casi: annullamento e rinvio per nuovo esame nei confronti di Ferriero Antonio (intera sentenza); annullamento limitato della confisca riguardante Puca Antimo (causa rimandata per approfondimento sulla correlazione temporale tra reato e formazione del patrimonio); annullamento limitato e rinvio per nuovo esame in favore di Iorio Antonio relativamente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 416-bis co.3; annullamento parziale e rinvio per i capi 13) e 14) (tentato omicidio e reati in armi) nei confronti di Ferriero Amodio. Per il resto i ricorsi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili; molte parti ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e, ove previsto, a sanzioni accessorie. Le parti civili che non hanno prodotto conclusioni non hanno ottenuto provvedimenti favorevoli.
Norme richiamate
Norma centrale per l'accusa di associazione di tipo mafioso: la Corte ha confermato la sentenza d'appello nel riconoscimento dell'esistenza del clan Puca e dell'intraneità di diversi imputati, richiamando la nozione di stabile inserimento e messa a disposizione dell'associazione
Disciplina della confisca per sproporzione patrimoniale (presunzione di illecito accumulo): la Corte ha richiamato il principio di ragionevolezza temporale tra reato-spia e acquisizione dei beni, annullando la confisca quando la motivazione non ha spiegato adeguatamente il nesso temporale
Reato relativo allo scambio elettorale politico mafioso: la Corte ha confermato che il patto elettorale con soggetti appartenenti a consorterie mafiose integra il reato anche senza prova specifica del metodo mafioso, salvo che l'azione sia stata posta in essere 'uti singulus'
Attenuante per collaborazione con indicazioni giurisprudenziali: la Corte ha precisato che il riconoscimento richiede una collaborazione concretamente utile agli accertamenti; ha annullato e rinviato parzialmente quando la valutazione dell'utilità era contraddittoria o insufficiente
Aggravante soggettiva (finalità di agevolare l'associazione): la Corte ha ribadito che si tratta di circostanza soggettiva che si comunica al concorrente consapevole della finalità agevolativa altrui; non occorre che tutti i concorrenti perseguiscano personalmente lo scopo
Riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori: la Corte ha ricordato che i riscontri possono essere di qualsiasi natura purché convalidino globalmente l'attendibilità del dichiarante e non debbano autonomamente provare il fatto
Obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello in caso di riforma in peius: la Corte ha richiamato la giurisprudenza e le modifiche normative (d.lgs. 150/2022) e confermato che, secondo l'attuale testo, non sempre è richiesta la rinnovazione se la prova non è stata raccolta nel dibattimento di primo grado nelle forme indicate
art. 13 d.l. 152/1991 (intercettazioni)
Norme sull'utilizzabilità delle intercettazioni: la Corte ha analizzato l'applicabilità estesa alle ipotesi collegate all'art. 416-bis e ha richiamato le modifiche legislative successive (decreto 10/08/2023) che hanno ampliato l'ambito di applicazione
Utilizzabilità di atti disposti in altro procedimento: la Corte ha richiamato la necessità di verificare connessione e indispensabilità per utilizzarle come riscontri, valutando l'incidenza sul compendio probatorio
Norma relativa a reati elettorali minori: la Corte ha affrontato la riqualificazione di taluni fatti tra questo e art. 416-ter, richiamando criteri per distinguere le fattispecie
Modifiche incriminatrici e aumenti sanzionatori: la Corte ha valutato l'applicabilità temporale delle modifiche (irretroattività della norma penale sfavorevole) nella commisurazione della pena
Modifica dell'art. 603 c.p.p.: la Corte ha applicato il principio tempus regit actum per determinare l'ambito di applicazione della nuova disciplina sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello
Massime di principio
- La valutazione della responsabilità per reati associativi richiede prova della stabile organicità o di un inserimento durevole: contatti sporadici o attività svolte esclusivamente in favore di un parente/latitante possono giustificare anche la diversa qualificazione (es. concorso esterno) se la stabilità non è dimostrata
- Le dichiarazioni di collaboratori sono utilizzabili ma devono essere corredate, quando necessario, da riscontri esterni 'individualizzanti'; i riscontri possono essere di natura diversa (intercettazioni, documenti, dichiarazioni di terzi) e non devono provare autonomamente il fatto, ma convalidare l'attendibilità globale
- L'attentuante per collaborazione (art. 416-bis co.3) si fonda sull'utilità oggettiva del contributo: la scelta collaborativa recente non esclude automaticamente il beneficio se il contributo si dimostra effettivamente utile; la motivazione deve chiarire l'impatto delle nuove dichiarazioni sul compendio probatorio
- Sulle intercettazioni: la loro ammissibilità e il loro valore probatorio dipendono dalla corretta applicazione delle norme speciali (art.13 d.l. 152/1991 e successive modifiche) e dalla pertinenza/connessione dei procedimenti; chi eccepisce inutilizzabilità deve dimostrare l'incidenza dell'espunzione sul giudizio
- In tema di confisca ex art. 240-bis, il nesso temporale tra reato-spia e formazione del patrimonio è essenziale: la presunzione di illecito accumulo non può essere estesa oltre limiti di ragionevolezza temporale senza adeguata motivazione che colleghi l'acquisizione/realizzazione dei beni al periodo rilevante
- Quando la Corte d'appello riforma in peius sentenze emesse con rito abbreviato, l'obbligo di rinnovare l'istruttoria è disciplinato dal testo vigente dell'art. 603 c.p.p.; occorre verificare l'epoca del procedimento e l'applicabilità della normativa intertemporale
- I profili di commisurazione della pena (uso di nuove norme più afflittive, valutazione di attenuanti/generiche, aumenti per continuazione) richiedono motivazione esplicita, con riferimento temporale preciso e confronto con precedenti giurisprudenziali e norme processuali di retroattività
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