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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17475/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello di Palermo che aveva confermato, in gran parte, le condanne pronunciate con rito abbreviato dal GUP per reati connessi a corruzione, traffico di influenze illecite, abuso d'ufficio e rivelazione di segreti d'ufficio in relazione a prove d'esame per abilitazioni marittime. Le difese contestavano principalmente: 1) insufficiente prova del pactum sceleris e della dazione di somme (per le ipotesi di corruzione), chiedendo la riqualificazione o l'assoluzione; 2) errata e manifestamente illogica valutazione degli elementi indiziari da parte dei giudici di merito; 3) errata applicazione/interpretazione dell'art. 346-bis (traffico di influenze) e della relativa aggravante per la qualità di pubblico ufficiale; 4) per De Santis la contestazione che il delitto di abuso d'ufficio (art. 323) non fosse più rilevante alla luce della successiva abrogazione normativa. I ricorsi hanno quindi dedotto vizi di diritto e di motivazione, oltre a invocare l'applicazione della nuova normativa penale intervenuta dopo i fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente i ricorsi: - Ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Francesco Giuseppe D'Annibale con riferimento a tutti i capi a lui ascritti, rilevando che, alla luce delle modifiche legislative intervenute (in particolare la riformulazione restrittiva dell'art. 346-bis e l'abrogazione delle fattispecie di abuso d'ufficio), i fatti così come accertati non sono più previsti dalla legge come reato; - Ha annullato la sentenza nei confronti di Francesco De Santis limitatamente ai capi 43) e 45) (delitti qualificati dall'art. 323 cod. pen.), perché l'art. 323 è stato abrogato e tali condotte non sono più reato; - Ha annullato la sentenza nei confronti di Giovanni Paterna limitatamente ai capi 5) (art. 323) e ai capi 19), 20) e 22) (art. 346-bis), perché i fatti contestati non sono più previsti dalla legge come reato a seguito delle riforme legislative; - Ha dichiarato inammissibili nel resto i ricorsi per questioni che si risolvevano in mera diversa lettura delle risultanze di merito (ricostruzione alternativa dei fatti), che la Corte di cassazione non può ritrattare; - Ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio (pene accessorie, confisca ecc.) in conseguenza delle declaratorie di annullamento; - Ha dichiarato irrevocabili le condanne residue (elencate in sentenza) in relazione a una serie di capi per i quali resta l'affermazione di responsabilità penale.

Norme richiamate

  • art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio) / legge 9 agosto 2024, n. 114

    art. 1, comma 1, lett. b), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche ...), entrato in vigore il 25 agosto 2024, ha abrogato l'art. 323 cod. pen.

    L'abrogazione dell'art. 323 ha reso prive di rilevanza penale le condotte precedentemente punite come abuso d'ufficio; le condanne basate su tali fatti devono essere annullate se la fattispecie è ora non più prevista dalla legge (principio di lex mitior applicato ex art. 2 c.2 cod. pen.).

  • art. 346-bis cod. pen. (traffico di influenze illecite)

    la norma è stata introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190; riformulata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3; riformata nuovamente dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 (art. 1, comma 1, lett. e)) in termini più restrittivi

    La formulazione vigente dopo il 25/8/2024 restringe l'ambito di punibilità: punisce l'utilizzo intenzionale di relazioni esistenti (non più 'asserite' o millantate), richiede utilizzo reale delle relazioni, limita l'utilità ai vantaggi economici, e limita la mediazione onerosa alla finalità di indurre atti contrari ai doveri d'ufficio che costituiscano reato. Pertanto, mediazioni finalizzate a far commettere atti oggi non più penalmente rilevanti (es. abuso d'ufficio abrogato) non rientrano più nel 346-bis.

  • art. 319 cod. pen. (corruzione propria)

    Rimane norma di riferimento per le ipotesi in cui sia dimostrata la dazione o promessa di denaro come corrispettivo per atti contrari ai doveri d'ufficio; la sua applicazione richiede prova del pactum sceleris e della concreta dazione/promessa.

  • legge 6 novembre 2012, n. 190

    Ha introdotto originariamente l'art. 346-bis nel sistema penale italiano per reprimere il traffico di influenze.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3

    art. 1, 1° co., lett. t), n. 1

    Ha ampliato la fattispecie del 346-bis rispetto alla formulazione originaria (inclusione anche di relazioni 'asserite', ampliamento dell'ambito sanzionatorio e aggravanti).

  • art. 2, secondo comma, cod. pen.

    Principio di irretroattività della legge penale sfavorevole e continuità con la regola della retroattività della legge penale più favorevole: dove la norma sopravvenuta è più favorevole o abolisce il reato, si applica retroattivamente (base per annullamenti disposti).

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in sentenza per dichiarare l'irrevocabilità della pronuncia in ordine ad alcune affermazioni di responsabilità già non più oggetto di impugnazione ammessa.

Massime di principio

  • Se dopo la commissione del fatto la legge sopravvenuta abolisce la fattispecie (o la restringe in modo da escludere la condotta accertata), la sentenza di condanna va annullata con applicazione del principio della legge più favorevole (art. 2 c.2 cod. pen.).
  • Le riforme dell'art. 346-bis possono trasformare radicalmente la punibilità della mediazione: occorre verificare se la mediazione era diretta a ottenere un atto che tuttora costituisce reato; se l'atto finale è oggi non punibile (es. abuso d'ufficio abrogato), la condotta di mediazione onerosa può non essere più rilevante penalmente.
  • La Corte di cassazione non è competente a rivedere liberamente la valutazione probatoria di merito: i motivi che si riducono a una diversa lettura delle risultanze processuali sono inammissibili; la cassazione può invece intervenire quando sussistono questioni di diritto o l'applicazione retroattiva di norme più favorevoli.
  • Per le accuse di corruzione è necessario l'accertamento del pactum sceleris (accordo) e della dazione/promessa di somme: l'assenza di prova certa può giustificare richiesta di annullamento o riqualificazione, ma l'insufficienza probatoria va concretamente dimostrata e non può essere basata su mere congetture.
  • L'aggravante per la qualifica di 'pubblico ufficiale' richiede la concreta qualificazione giuridica del soggetto al momento del fatto; la semplice 'intraneità' all'apparato pubblico non sostituisce la qualità giuridica necessaria per l'applicazione dell'aggravante.

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