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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26061/2025 del 24/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un incidente motociclistico occorso su una ex strada statale gestita dalla Provincia, nel quale il conducente lamentava di aver perso il controllo del mezzo a causa della presenza di pietrisco sul manto stradale, non visibile per il traffico e la conformazione del tratto. Il danneggiato chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali invocando la responsabilità dell’ente sia ex art. 2043 c.c. sia ex art. 2051 c.c. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione escludendo la responsabilità dell’ente, ritenendo che il tratto fosse adeguatamente segnalato, che non vi fosse un’insidia occulta e che il sinistro fosse evitabile con l’ordinaria diligenza. In cassazione il ricorrente articolava sei motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o sotto il minimo costituzionale; 2) violazione dell’art. 2043 c.c. per avere escluso la responsabilità della Provincia nonostante l’asserita insidia stradale; 3) violazione dell’art. 2051 c.c. per mancata applicazione della disciplina della responsabilità da cose in custodia; 4) omessa motivazione sulla responsabilità ex art. 2051 c.c.; 5) erronea valutazione del caso fortuito e del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.; 6) omesso esame di fatti decisivi, individuati in specifiche risultanze testimoniali che, secondo il ricorrente, dimostravano che il pietrisco era dopo una curva e che egli procedeva a velocità moderata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze dirette a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, osservando che la Corte d’appello aveva comunque esaminato il compendio probatorio e aveva motivato in modo sufficiente sulla dinamica del sinistro, sulla visibilità del tratto e sulla evitabilità dell’evento mediante ordinaria prudenza. In particolare, ha affermato che il vizio di motivazione non può essere usato per contestare la diversa valutazione delle prove testimoniali e documentali, e che l’omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non singoli elementi istruttori. Quanto alla responsabilità ex art. 2051 c.c., la Corte ha ribadito che essa ha natura oggettiva e può essere esclusa dal caso fortuito o dalla condotta del danneggiato, ma ha rilevato che il giudice di merito aveva correttamente valorizzato la colpa del danneggiato, in pieno giorno e con adeguata segnalazione, quale ragione sufficiente per escludere la responsabilità dell’ente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost., comma 6

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, nel contesto della censura di motivazione apparente.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiamato per denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte esclude la sussistenza del vizio.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare la mera mancata valorizzazione di singole prove o la diversa valutazione del merito.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Usato per dedurre violazioni di legge sostanziale, ma le censure sono respinte perché miravano in realtà a contestare l’accertamento di fatto.

  • art. 2043 c.c.

    La Corte ribadisce che la responsabilità aquiliana dell’ente va esclusa se il giudice di merito accerta l’insussistenza di un’insidia o la prevedibilità ed evitabilità del pericolo con ordinaria diligenza.

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cosa in custodia ha natura oggettiva e presuppone il nesso causale tra cosa e danno; è esclusa dal caso fortuito o dalla condotta del danneggiato con efficacia causale esclusiva o concorrente.

  • art. 1227 c.c., comma 1

    La condotta colposa del danneggiato rileva nella valutazione del nesso causale e può escludere o ridurre la responsabilità del custode.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il procedimento in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza nei termini.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza di merito è censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione apparente o dell’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentito trasformare tale censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
  • L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva: è sufficiente la prova del nesso causale tra la cosa e il danno, mentre il custode può liberarsi dimostrando il caso fortuito o l’incidenza causale della condotta del danneggiato o di un terzo.
  • La condotta del danneggiato va valutata alla luce del dovere generale di ragionevole cautela; se il pericolo era percepibile ed evitabile con l’ordinaria diligenza, il comportamento imprudente del danneggiato può interrompere il nesso eziologico o escludere la responsabilità del custode.
  • In tema di danni da dissesto o anomalia stradale, l’ente proprietario non risponde quando il giudice di merito accerti che il tratto era adeguatamente segnalato, che il pericolo era visibile e che l’evento era superabile con comune prudenza.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggioreDanno non patrimoniale

Testo integrale

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