Cassazione Penale, Sentenza n. 24021/2023 del 05/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato: il Tribunale di Teramo aveva revocato il beneficio rilevando che il nucleo familiare del Sistarelli, considerati gli anni 2020 e 2021, aveva superato i limiti di reddito in quanto era stato sommato il reddito della madre, Josepha Pena. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art.76 del d.P.R. n.115/2002 sostenendo che la madre non fosse convivente e pertanto non appartenente al medesimo nucleo familiare; ha impugnato il decreto per cassazione contestando la sommatoria dei redditi.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per ragioni procedurali: il decreto di revoca era stato comunicato il 27/06/2022, il termine per proporre ricorso scadeva il 17/07/2022 (proroga al 18/07/2022 essendo il 17 festivo) e il deposito presso la cancelleria è avvenuto il 19/07/2022, oltre il termine. Inoltre il ricorrente aveva notificato il ricorso alle controparti secondo la disciplina del codice di procedura civile anziché depositarlo direttamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, in violazione delle regole procedurali applicabili al procedimento per il gratuito patrocinio (norme del rito penale). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 113 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall'ufficio finanziario, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97
Stabilisce il termine di 20 giorni per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto di revoca del patrocinio e l'assenza di effetto sospensivo; la Corte ha ritenuto scaduto il termine e ha dichiarato il ricorso tardivo.
Norma invocata dal ricorrente per contestare la sommatoria dei redditi familiari (si assume regole sul nucleo e redditi). Nel provvedimento di cassazione non è stata invece affrontata la questione di merito poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ragioni procedurali.
Riferimento alla norma che disciplina la 'notizia' dell'atto (modalità/termine di comunicazione) utile per determinare l'inizio del termine di impugnazione previsto dall'art.113.
art. 172, comma 3, cod. proc. pen.
Applicata per la proroga del termine quando il termine cade in giorno festivo: il termine scadente il 17/07/2022 (festivo) è stato prorogato al 18/07/2022.
artt. 582 e 583 cod. proc. pen.
Interpretate dalla Corte nel senso che, nel procedimento per il gratuito patrocinio, le regole procedurali del rito penale si applicano: il ricorso per cassazione deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (e non semplicemente notificato alle parti). Mancato deposito entro i termini determina inammissibilità.
Norma del rito civile invocata dal ricorrente per la notifica; la Corte ha osservato che la notifica secondo il rito civile non ha efficacia sanante rispetto all'obbligo di deposito previsto dalle norme del rito penale.
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n.186
Richiamata in relazione all'applicazione delle sanzioni pecuniarie: la parte può essere condannata al versamento in favore della Cassa delle Ammende salvo che non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto non sussistente tale assenza e ha confermato la sanzione.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015)
Precedenti richiamati che confermano l'applicabilità delle regole del rito penale al procedimento per il gratuito patrocinio e l'obbligo di deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, con conseguente inammissibilità del ricorso notificato ma non depositato.
Massime di principio
- Nei procedimenti per l'ammissione o la revoca del patrocinio a spese dello Stato si applicano le regole procedurali del rito penale: il ricorso per cassazione va depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, e la semplice notifica alle controparti secondo il rito civile non è sufficiente.
- Il termine per proporre ricorso contro la revoca del gratuito patrocinio è perentorio (20 giorni ai sensi dell'art.113 d.P.R. 115/2002) e la mancata osservanza del termine determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Se la scadenza del termine cade in giorno festivo si applica la proroga prevista dalle norme processuali (es. art.172 c.p.p.), ma è necessario calcolare correttamente la data ultima per il deposito.
- Le doglianze di merito (ad es. contestazione della sommatoria dei redditi familiari) devono essere sollevate e documentate nei termini e con il corretto procedimento: errori procedurali possono impedire la decisione sul merito.
- Il rischio di condanna per spese e di sanzioni a favore della Cassa delle Ammende è concreto quando il ricorso è dichiarato manifestamente inammissibile per colpa; pertanto è essenziale curare la forma e i termini dell'impugnazione.
- In caso di contestazione sulla composizione del nucleo familiare o sulla sommatoria dei redditi, è fondamentale produrre documentazione probatoria chiara (certificazioni di residenza/convivenza, dichiarazioni fiscali) già nelle fasi iniziali del procedimento.
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