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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15351/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La lite nasce da un contratto di appalto stipulato per opere di scavo e lavorazioni accessorie. Il tribunale aveva condannato il committente al pagamento di un residuo del corrispettivo e di ulteriori somme per opere aggiuntive ritenute concordate in corso d'opera. In appello, il soccombente aveva contestato la ricostruzione dei fatti: sosteneva che i lavori fossero stati pattuiti a corpo, che le varianti non fossero state dimostrate validamente, che il ritardo nell'esecuzione non fosse stato concordato e che alcune lavorazioni ulteriori non fossero state richieste dal committente. Aveva inoltre riproposto una domanda riconvenzionale per asseriti difetti di esecuzione e danni. Con il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, chiedendo la questione di legittimità costituzionale sulla disciplina dei giudici ausiliari di corte d'appello; 2) violazione degli artt. 1659 e 2721 c.c., deducendo che la decisione si fosse fondata su testimonianze e su una lettura erronea dei documenti, nonostante la necessità di prova scritta delle variazioni e i limiti alla prova testimoniale; 3) violazione dell'art. 1659, comma 3, c.c. e vizio motivazionale, in relazione al maggiore compenso richiesto per l'ampliamento di un ponticello e al rigetto della domanda riconvenzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato anche perché il ricorrente vi aveva poi rinunciato; la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che consente temporaneamente l'utilizzo dei giudici ausiliari in attesa della riforma complessiva della magistratura onoraria. I secondi due motivi sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati: inammissibili nella parte in cui miravano a ottenere una nuova valutazione del merito e a censurare genericamente la motivazione senza rispettare i requisiti del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.; inammissibili anche le doglianze sulla prova testimoniale per mancata specifica deduzione delle eccezioni in precedenza. Nel merito, la Corte ha ribadito che, se le varianti sono state richieste dal committente, non opera il regime dell'art. 1659 c.c. richiedente l'autorizzazione scritta, ma quello dell'art. 1661 c.c., che consente prova con ogni mezzo. Ha inoltre ritenuto non censurabile in cassazione l'accertamento secondo cui le modifiche e il maggiore prezzo del ponticello erano stati concordati. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1659 c.c.

    La norma sull'autorizzazione scritta delle varianti si applica alle modifiche apportate su iniziativa dell'appaltatore; non è violata quando il giudice accerta che le variazioni sono state concordate o richieste dal committente.

  • art. 1661 c.c.

    Quando le variazioni dell'opera sono richieste dal committente, l'appaltatore può provarle con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni.

  • art. 2721 c.c.

    I limiti alla prova testimoniale non possono essere utilmente dedotti in cassazione se non risulta che le relative eccezioni siano state tempestivamente sollevate e riproposte nei gradi di merito.

  • art. 2722 c.c.

    Il richiamo ai limiti della prova testimoniale è stato ritenuto non decisivo e comunque non correttamente veicolato in sede di legittimità.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame richiede l'indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del come e quando sia stato discusso e della sua decisività; non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove.

  • art. 366, co. 1, n. 4 c.p.c.

    Il motivo deve essere specifico e intelligibile; non è sufficiente una critica generica alla ricostruzione in fatto.

  • art. 366, co. 1, n. 6 c.p.c.

    Le eccezioni sulla prova testimoniale sono inammissibili se non è allegato che siano state tempestivamente dedotte e riproposte nei gradi di merito.

  • art. 348-bis c.p.c.

    In caso di 'doppia conforme' il ricorso per cassazione deve indicare le diverse ragioni poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito in cassazione.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato solo nel motivo di costituzionalità sulla disciplina dei giudici ausiliari.

  • art. 25, co. 1, Cost.

    Richiamato solo nel motivo di costituzionalità sulla disciplina dei giudici ausiliari.

  • art. 106, co. 2, Cost.

    Richiamato solo nel motivo di costituzionalità sulla disciplina dei giudici ausiliari.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato solo nel motivo di costituzionalità sulla disciplina dei giudici ausiliari.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, la disciplina delle varianti dipende da chi le ha richieste: se l'iniziativa è del committente, l'appaltatore può provarne l'accordo con ogni mezzo; se invece le varianti derivano dall'appaltatore, è necessaria l'autorizzazione scritta del committente.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura dei documenti e delle testimonianze; il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede una censura specifica e completa, con indicazione del fatto storico, del dato probatorio che lo dimostra, della sua discussione nel processo e della decisività; la mera critica all'apprezzamento delle prove è insufficiente.
  • Nel regime della 'doppia conforme', il ricorrente deve confrontarsi con entrambe le decisioni di merito e indicarne le divergenti ragioni, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Le eccezioni sui limiti della prova testimoniale devono risultare tempestivamente formulate e riproposte nei gradi di merito, altrimenti non possono essere introdotte utilmente in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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