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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37230/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta da un figlio del testatore per ottenere l'annullamento di un testamento olografo del genitore, con cui erano state attribuite somme depositate in banca alla compagna del defunto. Il ricorrente sosteneva che, alla data del testamento e di una successiva postilla, il testatore si trovasse in totale incapacità di intendere e di volere. Il tribunale, anche all'esito di consulenza medica, aveva rigettato la domanda; la corte d'appello aveva confermato la decisione, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e ritenendo non provata l'incapacità. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) che la corte territoriale aveva erroneamente fatto proprie le conclusioni del CTU senza considerare le critiche del consulente di parte e senza disporre rinnovazione della consulenza; 2) violazione degli artt. 591, comma 2, c.c., 2697 e 2729 c.c., sostenendo che, sulla base di un punteggio MMSE di 22,7/30 risalente a un anno precedente, avrebbe dovuto operare l'inversione dell'onere della prova, sicché spettava a chi invocava il testamento provare che esso era stato redatto in un intervallo di lucidità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la corte d'appello aveva motivato il proprio convincimento sul difetto di prova dell'incapacità del testatore e la valutazione di merito era insindacabile in sede di legittimità; inoltre la censura, sostanzialmente diretta a contestare la valutazione della CTU e l'omessa rinnovazione, introduceva al più un vizio motivazionale comunque non ravvisabile e, per quanto dedotto come motivazione, era preclusa dall'art. 348-ter, comma 4, c.p.c. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché l'inversione dell'onere della prova presuppone un accertamento di incapacità totale e permanente del testatore, accertamento che non risultava dalla sentenza impugnata; la censura mirava quindi, sotto veste di violazione di legge, a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 2, c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'annullabilità del testamento per incapacità di intendere e di volere del testatore; la Corte osserva che la tesi sull'inversione dell'onere della prova presuppone un accertamento di incapacità totale e permanente non compiuto nei giudizi di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte esclude che, nel caso concreto, fosse stato accertato il presupposto per spostarne l'allocazione.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al valore indiziario del punteggio MMSE; la censura è ritenuta inammissibile perché richiede una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 348-ter, comma 4, c.p.c.

    La Corte applica la preclusione al sindacato sulla motivazione nei casi di giudizio d'appello iniziato dopo l'11 settembre 2012, escludendo l'ammissibilità di censure motivate in termini di vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di ricorso inammissibile.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nel caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di annullamento del testamento per incapacità naturale, la censura in cassazione non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o della consulenza tecnica, poiché tale apprezzamento appartiene al giudice di merito.
  • L'inversione dell'onere della prova circa la capacità del testatore può operare solo se sia stato previamente accertato, in fatto, uno stato di incapacità totale e permanente; in mancanza di tale accertamento, la doglianza è infondata o inammissibile.
  • La critica alla CTU e la richiesta di rinnovazione della consulenza, se dirette solo a contestare la valutazione del materiale probatorio, non integrano un vizio deducibile in cassazione quando la sentenza impugnata abbia motivato in modo sufficiente e non manifestamente illogico.
  • Nei giudizi di appello iniziati dopo l'11 settembre 2012, le censure sulla motivazione sono soggette alla preclusione dell'art. 348-ter, comma 4, c.p.c., quando ricorrono i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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