Cassazione Civile, Ordinanza n. 37934/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, ha accolto il primo motivo ritenendo la motivazione della sentenza regionale meramente apparente e priva di un reale percorso argomentativo, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria per nuovo esame del merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (agenzia riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario il preavviso di iscrizione ipotecaria comunicato dal riscossore ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973. La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR aveva rigettato l'appello del riscossore con una motivazione estremamente sintetica, limitandosi ad affermare la sufficienza e congruità della sentenza di primo grado e a dichiarare che i primi giudici avevano fatto buon governo dei principi in materia. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso affidato a due motivi; il primo denunciava violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente e per relationem non intelligibile; il secondo motivo, non specificato nel testo trascritto, è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973
norma che disciplina il preavviso/iscrizione ipotecaria nell'ambito della riscossione coattiva, richiamata come base dell'atto impugnato nel giudizio tributario
art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992
le notificazioni nel processo tributario di merito sono effettuate, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o sede dichiarata; la regola opera anche per l'appello ma non per il giudizio di cassazione
nel giudizio di cassazione la notificazione segue la disciplina codicistica, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio
richiamato quale parametro della validità della motivazione della sentenza, la cui violazione è stata dedotta per motivazione apparente
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiesto che la sentenza tributaria contenga una motivazione sufficiente e intellegibile; la sua violazione è stata dedotta per il difetto di reale apparato motivazionale
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato come vizio processuale per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato dalla Corte come sede di deduzione del vizio di motivazione apparente, quando il fondamento della decisione non sia percepibile
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la sentenza d'appello è nulla se la motivazione, pur graficamente esistente, è solo apparente, cioè non consente di comprendere il fondamento della decisione e il percorso logico seguito dal giudice.
- La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice d'appello richiama in modo comprensibile gli atti, i fatti allegati e le ragioni dell'impugnazione, mostrando una propria valutazione critica; non è sufficiente un'adesione acritica a un precedente provvedimento.
- Nel processo tributario la disciplina delle notificazioni di cui all'art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992 opera nei gradi di merito, mentre per il ricorso per cassazione trova applicazione l'art. 330 c.p.c.; tuttavia l'indicazione della residenza può conservare efficacia anche ai fini della notifica del ricorso per cassazione alla residenza del destinatario.
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