Cassazione Civile, Ordinanza n. 25663/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente del Comune, in precedenza funzionario amministrativo D3 e collocato in aspettativa rispetto al rapporto originario, era stato dapprima nominato responsabile dell'Ufficio Città sicura con ordinanza sindacale e poi assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 TUEL. Il lavoratore sosteneva che il rapporto a termine e l'incarico di staff dovessero durare fino alla scadenza del mandato del Sindaco in carica (maggio 2014), non già per il biennio indicato nell'ordinanza sindacale. Dopo la riorganizzazione dell'ente, l'Ufficio era stato ricollocato presso altra direzione e, alla scadenza del biennio, l'incarico non era stato reiterato. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva, da un lato, violazione dei criteri ermeneutici contrattuali perché il contratto e gli atti prodromici, letti correttamente, avrebbero previsto la durata fino a fine mandato; dall'altro, violazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, assumendo che la clausola di termine fosse chiara e che egli avesse fatto affidamento sulla scadenza finale del mandato sindacale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha affermato che il contratto individuale, l'ordinanza sindacale e la determina dirigenziale, interpretati secondo i criteri degli artt. 1362 e ss. c.c., indicavano che l'incarico dirigenziale di responsabile dell'Ufficio Città sicura aveva durata biennale, mentre il riferimento alla scadenza del mandato del Sindaco riguardava altri eventuali incarichi di staff e non comportava un rinnovo o una proroga automatica dell'incarico specifico. Ha inoltre rilevato che, cessato l'incarico biennale e venuto meno l'Ufficio come struttura di staff, il ricorrente non aveva diritto a un ulteriore incarico, anche perché non apparteneva ai ruoli dirigenziali del Comune ma era un dipendente assunto a tempo determinato come funzionario amministrativo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'interpretazione del contratto deve muovere dalla comune intenzione delle parti, ricercata anzitutto attraverso il senso letterale delle clausole e il loro coordinamento complessivo.
Le clausole vanno lette in modo sistematico e complessivo, desumendo la volontà contrattuale dall'insieme dell'atto e delle clausole attinenti alla materia controversa.
Il criterio conservativo ha carattere sussidiario e può operare solo se, con gli altri criteri ermeneutici, non sia possibile individuare il comune intento delle parti.
Consente la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, con assunzione a tempo determinato; nel caso concreto ha sorretto la qualificazione del rapporto come incarico di staff a durata limitata.
È richiamato come disciplina dell'incarico dirigenziale conferito dal Sindaco, ma nel caso concreto il suo richiamo non ha comportato la proroga oltre la durata biennale stabilita negli atti.
È invocato dal ricorrente per sostenere la chiarezza della clausola di termine, ma la Corte non ne ha ricavato una durata diversa da quella risultante dall'interpretazione complessiva degli atti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato per uffici di staff degli enti locali, la durata dell'incarico va ricostruita coordinando deliberazione dell'ente, atto di conferimento e contratto individuale, senza attribuire valore decisivo a una singola espressione isolata.
- L'interpretazione del contratto richiede l'esame letterale e sistematico di tutte le clausole e degli atti richiamati; il criterio conservativo non può essere utilizzato per sovvertire il significato complessivo dell'assetto negoziale quando la volontà delle parti risulti già ricostruibile.
- Se gli atti indicano espressamente una durata biennale dell'incarico di staff, il richiamo alla scadenza del mandato del Sindaco non comporta automaticamente una proroga o reiterazione dell'incarico specifico, salvo una previsione contraria chiara e univoca.
- La cessazione dell'ufficio di staff o la sua riorganizzazione non fonda, di per sé, il diritto del dipendente a conservare un incarico ulteriore oltre il termine pattuito, specie se il lavoratore non appartiene stabilmente ai ruoli dirigenziali.
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