Cassazione Civile, Ordinanza n. 35843/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitore)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, da parte dei danti causa della ricorrente, di obbligazioni della Repubblica Argentina tra il 1999 e il 2001, poi divenute in sofferenza a seguito della crisi/default argentino. L'erede degli investitori aveva agito per il risarcimento dei danni lamentando, in sintesi, violazione degli obblighi informativi dell'intermediario, inadeguatezza dell'operazione rispetto al profilo di rischio, mancata consegna della documentazione sui rischi generali degli investimenti, presenza di conflitto d'interessi per la negoziazione in contropartita diretta, nonché ulteriori profili di responsabilità contrattuale. In appello la banca aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado; la Corte territoriale aveva escluso l'inadempimento dell'intermediario, ritenendo non percepibile al momento degli acquisti il rischio di default, valorizzando inoltre la propensione al rischio medio-alta degli investitori e dichiarando tardivo l'appello incidentale della parte attrice. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti otto motivi: violazione della disciplina TUF/Consob sugli obblighi informativi e sull'adeguatezza dell'operazione; nullità per ultrapetizione/insufficiente interesse della banca a contestare il rigetto della risoluzione; violazione delle norme sugli obblighi informativi anche ai fini del risarcimento; nullità o motivazione apparente sul conflitto di interessi; omessa pronuncia sulle domande riproposte; errata qualificazione del debito risarcitorio come di valuta e non di valore; e erronea declaratoria di tardività dell'appello incidentale per asserito difetto di prova della data di rinvio della prima udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo, nei limiti precisati in motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda alla luce dei corretti doveri informativi dell'intermediario e del profilo del conflitto d'interessi, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Sono stati invece rigettati o dichiarati inammissibili gli altri motivi: infondato il secondo; inammissibili il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo per difetto di autosufficienza o perché diretti contro argomentazioni non costituenti ratio decidendi.
Norme richiamate
richiamato come fonte degli obblighi informativi e di comportamento dell'intermediario nei servizi di investimento
richiamato nel contesto della disciplina dell'intermediazione finanziaria e degli obblighi verso il cliente
art. 28 Regolamento Consob n. 11522/1998
indicato come applicabile ratione temporis e rilevante per gli obblighi informativi sull'operazione e sul prodotto
art. 29 Regolamento Consob n. 11522/1998
richiamato in relazione alla valutazione di adeguatezza dell'investimento e agli ordini scritti del cliente
art. 27 Regolamento Consob n. 11522/1998
richiamato in tema di conflitto d'interessi dell'intermediario
invocato nel motivo di ricorso sulla legittimazione della banca subentrata
invocato nel motivo di ricorso sulla successione nei debiti in caso di cessione/trasferimento di azienda o ramo
richiamato in relazione all'onere probatorio sui fatti costitutivi e sull'eventuale legittimazione/responsabilità
richiamato nel motivo sulla prescrizione
richiamato nel motivo sulla prescrizione
richiamato nel motivo sulla decorrenza della prescrizione
richiamato nel motivo sulla rilevabilità della prescrizione
richiamato nel motivo sulla prescrizione del risarcimento
richiamato nel motivo sulla prescrizione del risarcimento
richiamato nel motivo di nullità relativo all'interesse ad impugnare e alla soccombenza
richiamato nel motivo di nullità relativo all'interesse ad impugnare
richiamato nel motivo processuale sulla sentenza impugnata
richiamato nel motivo processuale sull'appello
richiamato per denunciare motivazione apparente o omessa
richiamato per omessa pronuncia sulle domande riproposte
richiamato per la riproposizione in appello delle domande assorbite
richiamato per il nesso tra danno emergente, lucro cessante e risarcimento
richiamato per gli interessi moratori sul credito risarcitorio
richiamato per il concorso di colpa del danneggiato
richiamato nel motivo sulla tempestività della costituzione e dell'appello incidentale
richiamato per distinguere gli effetti dello spostamento della prima udienza sulla tempestività delle difese e dell'appello incidentale
richiamato per la disciplina dell'appello incidentale
richiamato nel motivo processuale sull'appello
richiamato nel motivo processuale sull'appello
richiamato nel motivo processuale sull'appello
richiamato per delimitare i diversi vizi denunciabili in cassazione
richiamato per l'onere di deposito dei documenti su cui il ricorso si fonda
richiamato per l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti nel ricorso per cassazione
richiamato nel contesto dell'esclusione dell'annullabilità per la mera esecuzione dell'ordine in conto proprio
richiamato nel contesto dell'esclusione dell'annullabilità per la mera esecuzione dell'ordine in conto proprio
Massime di principio
- Negli acquisti di strumenti finanziari ad alto rischio, la propensione al rischio del cliente non elimina gli obblighi informativi dell'intermediario, ma ne orienta la selettività e l'intensità: quanto più il prodotto è rischioso, tanto più puntuali devono essere le informazioni fornite.
- L'intermediario deve informare non solo sugli eventi di mercato già manifesti, ma anche sulle caratteristiche specifiche dei titoli e sui rischi dell'operazione in concreto, verificando che la decisione di investimento sia stata assunta con effettiva conoscenza dei rischi conoscibili del prodotto.
- In tema di responsabilità dell'intermediario finanziario, la mancata percepibilità al momento dell'acquisto di un default sovrano non esonera di per sé dall'adempimento degli obblighi informativi relativi al prodotto e all'operazione.
- La negoziazione in contropartita diretta non determina automaticamente annullabilità del contratto; tuttavia il giudice deve motivare in modo effettivo e non meramente tautologico sull'eventuale conflitto d'interessi e sul rispetto dei doveri dell'intermediario.
- In cassazione è inammissibile la censura che investe statuizioni rese ad abundantiam e non costituenti ratio decidendi della decisione impugnata.
- Il ricorso per cassazione che fonda censure su documenti processuali deve rispettare rigorosamente gli oneri di produzione e di specifica indicazione degli atti rilevanti, pena l'inammissibilità.
- Ai fini della tempestività dell'appello incidentale, rileva solo lo spostamento della prima udienza disposto nei termini processuali idonei a incidere sul termine per la costituzione; chi invoca tale spostamento deve allegare e produrre specificamente il relativo provvedimento.
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