Cassazione Civile, Ordinanza n. 15457/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una lavoratrice, già utilizzata dalla Provincia come lavoratrice socialmente utile/di pubblica utilità dal 1996 al 2004, ha chiesto in giudizio le differenze retributive tra quanto percepito come LSU/LPU e quanto asseritamente spettante per il carattere subordinato del rapporto. Il Tribunale ha accolto la domanda entro il limite della prescrizione quinquennale; la Corte d'appello ha respinto l'appello principale della Provincia e accolto quello incidentale della lavoratrice, accertando la subordinazione del rapporto e condannando l'ente al pagamento delle differenze retributive. La Provincia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 1, 2 e 10 del d.lgs. n. 468/1997 e dell'art. 2126 c.c., sostenendo che le mansioni svolte rientravano comunque nell'ambito dei lavori socialmente utili e che mancava il requisito della subordinazione; (2) violazione degli artt. 2934 e 2948 c.c., censurando l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il rapporto non fosse assistito da stabilità reale e quindi la prescrizione decorresse solo dalla cessazione del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso. Ha infatti accertato che la sentenza d'appello era stata pubblicata il 28 maggio 2018 e che, trattandosi di giudizio iniziato nel 2011, trovava applicazione il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.; il ricorso, notificato il 27 dicembre 2018, era già oltre il termine, maturato il 28 novembre 2018, senza che operasse la sospensione feriale nelle controversie di lavoro. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della parte ricorrente alle spese e con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 468/1997, artt. 1, 2 e 10
La ricorrente invocava tali disposizioni per sostenere che i lavori socialmente utili non hanno elenco tassativo e che il lavoratore può svolgere funzioni proprie del settore di assegnazione; la Corte non ha esaminato nel merito questa censura perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.
Era richiamato per contestare la riconduzione del rapporto alla subordinazione e la spettanza delle differenze retributive; la Corte non si è pronunciata nel merito, essendosi arrestata al rilievo della tardività dell'impugnazione.
Invocato per contestare la decorrenza della prescrizione; non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Invocato per censurare il regime di prescrizione quinquennale dei crediti; non esaminato nel merito per la tardività del ricorso.
È la norma decisiva per il rilievo di tardività: in assenza di notificazione della sentenza, il termine lungo per impugnare era di sei mesi, applicabile ratione temporis al giudizio iniziato nel 2011.
Ha determinato, ratione temporis, l'applicazione del termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
Norma sul vizio denunciato nei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge; la Corte non ha scrutinato i motivi nel merito perché il ricorso era tardivo.
Massime di principio
- In mancanza di notificazione della sentenza, il termine lungo per proporre ricorso per cassazione si calcola secondo l'art. 327 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis; se il termine è scaduto, il ricorso è inammissibile.
- Nelle controversie di lavoro non opera la sospensione feriale dei termini, sicché il termine per impugnare decorre e matura senza interruzione nel periodo feriale.
- Quando l'impugnazione è tardiva, la Corte di cassazione non esamina i motivi di merito, dovendosi limitare a dichiarare l'inammissibilità.
- La deduzione di violazioni di legge in materia di qualificazione del rapporto di lavoro e di prescrizione resta priva di rilievo se l'impugnazione è proposta oltre il termine perentorio.
- L'accertamento della tardività dell'impugnazione assorbe ogni questione sulla fondatezza o infondatezza delle censure dedotte.
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