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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15457/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una lavoratrice, già utilizzata dalla Provincia come lavoratrice socialmente utile/di pubblica utilità dal 1996 al 2004, ha chiesto in giudizio le differenze retributive tra quanto percepito come LSU/LPU e quanto asseritamente spettante per il carattere subordinato del rapporto. Il Tribunale ha accolto la domanda entro il limite della prescrizione quinquennale; la Corte d'appello ha respinto l'appello principale della Provincia e accolto quello incidentale della lavoratrice, accertando la subordinazione del rapporto e condannando l'ente al pagamento delle differenze retributive. La Provincia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 1, 2 e 10 del d.lgs. n. 468/1997 e dell'art. 2126 c.c., sostenendo che le mansioni svolte rientravano comunque nell'ambito dei lavori socialmente utili e che mancava il requisito della subordinazione; (2) violazione degli artt. 2934 e 2948 c.c., censurando l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il rapporto non fosse assistito da stabilità reale e quindi la prescrizione decorresse solo dalla cessazione del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso. Ha infatti accertato che la sentenza d'appello era stata pubblicata il 28 maggio 2018 e che, trattandosi di giudizio iniziato nel 2011, trovava applicazione il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.; il ricorso, notificato il 27 dicembre 2018, era già oltre il termine, maturato il 28 novembre 2018, senza che operasse la sospensione feriale nelle controversie di lavoro. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della parte ricorrente alle spese e con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 468/1997, artt. 1, 2 e 10

    La ricorrente invocava tali disposizioni per sostenere che i lavori socialmente utili non hanno elenco tassativo e che il lavoratore può svolgere funzioni proprie del settore di assegnazione; la Corte non ha esaminato nel merito questa censura perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • art. 2126 c.c.

    Era richiamato per contestare la riconduzione del rapporto alla subordinazione e la spettanza delle differenze retributive; la Corte non si è pronunciata nel merito, essendosi arrestata al rilievo della tardività dell'impugnazione.

  • art. 2934 c.c.

    Invocato per contestare la decorrenza della prescrizione; non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 2948 c.c.

    Invocato per censurare il regime di prescrizione quinquennale dei crediti; non esaminato nel merito per la tardività del ricorso.

  • art. 327 c.p.c.

    È la norma decisiva per il rilievo di tardività: in assenza di notificazione della sentenza, il termine lungo per impugnare era di sei mesi, applicabile ratione temporis al giudizio iniziato nel 2011.

  • L. n. 69/2009

    Ha determinato, ratione temporis, l'applicazione del termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    Norma sul vizio denunciato nei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge; la Corte non ha scrutinato i motivi nel merito perché il ricorso era tardivo.

Massime di principio

  • In mancanza di notificazione della sentenza, il termine lungo per proporre ricorso per cassazione si calcola secondo l'art. 327 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis; se il termine è scaduto, il ricorso è inammissibile.
  • Nelle controversie di lavoro non opera la sospensione feriale dei termini, sicché il termine per impugnare decorre e matura senza interruzione nel periodo feriale.
  • Quando l'impugnazione è tardiva, la Corte di cassazione non esamina i motivi di merito, dovendosi limitare a dichiarare l'inammissibilità.
  • La deduzione di violazioni di legge in materia di qualificazione del rapporto di lavoro e di prescrizione resta priva di rilievo se l'impugnazione è proposta oltre il termine perentorio.
  • L'accertamento della tardività dell'impugnazione assorbe ogni questione sulla fondatezza o infondatezza delle censure dedotte.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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