Cassazione Civile, Ordinanza n. 21230/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un contratto stipulato tra due società per la concessione in vendita/licenza d'uso di un software e relativi accessori, con durata triennale. La concedente otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo relativo al primo anno di contratto. La società ingiunta proponeva opposizione sostenendo: la vessatorietà di alcune clausole contrattuali; l'inefficacia del contratto o la sua risoluzione per disdetta/recesso comunicata via e-mail; in subordine, la risoluzione o l'annullamento per vizio del consenso e per malfunzionamenti del software. In appello lamentava inoltre l'omessa considerazione della domanda riconvenzionale avversaria e la violazione delle regole processuali in tema di produzione documentale. Con il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1453 c.c. per il rapporto tra domanda di risoluzione e domanda risarcitoria e per la pretesa incompatibilità tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione; 2) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere il giudice esaminato i dedotti malfunzionamenti del software e l'eccezione di inadempimento; 3) violazione dell'art. 1341 c.c. per la mancata valutazione della natura vessatoria delle clausole numerate del contratto; 4) violazione degli artt. 112 e 347 c.p.c. e della disciplina del deposito telematico per avere la Corte territoriale ritenuto non prodotti alcuni documenti, in particolare il contratto e la comunicazione di disdetta/recesso.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. In via preliminare ha escluso la nullità della procura e l'inammissibilità per difetto di autosufficienza. Nel merito, ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, osservando che, anche ipotizzando l'erroneità della separazione della domanda riconvenzionale, la risoluzione del contratto per le prestazioni successive non avrebbe inciso sul credito azionato in monitorio per le prestazioni già eseguite. Ha altresì qualificato il contratto come appalto di servizi ad esecuzione continuata o periodica, con conseguente applicabilità del principio per cui la risoluzione non travolge le prestazioni già eseguite. Il secondo motivo è stato rigettato: l'onere di provare i vizi o malfunzionamenti del servizio gravava sulla parte che li eccepiva, insieme alla tempestiva denuncia; inoltre non vi era omessa pronuncia, poiché il giudice di merito aveva rilevato che non erano state introdotte tempestivamente specifiche domande di risoluzione per vizi né di riduzione del prezzo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva riportato il contenuto delle clausole asseritamente vessatorie, impedendo il controllo di legittimità sulla loro effettiva natura ai sensi dell'art. 1341 c.c. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per aspecificità: la ricorrente non aveva trascritto i passaggi significativi del contratto da cui ricavare il diritto di recesso anticipato, sicché non era possibile valutare l'incidenza della dedotta erronea valutazione documentale. La Corte ha quindi confermato il decreto ingiuntivo e la sentenza di appello, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 159 c.p.c. per affermare il principio di conservazione della procura alle liti e interpretare nei casi dubbi la volontà di conferire mandato per il giudizio di cassazione.
Usato, in combinazione con l'art. 1367 c.c., per conservare l'efficacia della procura quando la sua riferibilità al giudizio di legittimità non risulti esclusa in modo evidente.
Richiamato per affermare che il ricorso deve esporre, sia pure sinteticamente, la progressione degli eventi processuali e i passaggi rilevanti della decisione impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale; la Corte ne ha escluso la fondatezza o l'ammissibilità nei motivi dedotti.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per censurare nullità della sentenza e omessa pronuncia; la Corte ha respinto o dichiarato inammissibili le doglianze corrispondenti.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il rapporto tra domanda di risoluzione e domanda di risarcimento; la Corte ha escluso l'interesse all'impugnazione perché la risoluzione invocata non avrebbe inciso sul credito per le prestazioni già eseguite.
Richiamato per affermare che, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, la risoluzione non ha effetto retroattivo sulle prestazioni già eseguite.
Evocato in relazione all'eccezione di inadempimento; la Corte ha osservato che i dedotti vizi del servizio erano stati prospettati tardivamente e non integravano omessa pronuncia.
Richiamato per il controllo sulla natura vessatoria delle clausole contrattuali e sull'onere della specifica approvazione; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura per mancata trascrizione del contenuto delle clausole.
Invocato per omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto insussistente la violazione perché il giudice di merito si era pronunciato sulle domande effettivamente proposte e non su pretese tardive o nuove.
Richiamato con riferimento alla produzione documentale in appello e alla dedotta omissione di valutazione dei documenti depositati.
art. 16-bis del d.lgs. n. 179/2012
Evocato per contestare la valutazione del deposito telematico dei documenti; la censura è stata dichiarata inammissibile per aspecificità.
art. 19, primo comma, lett. a), n. 1, del d.lgs. n. 83/2015
Richiamato insieme alla disciplina del processo telematico per sostenere la corretta produzione dei documenti depositati in via telematica.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura apposta a margine del ricorso si presume riferita al giudizio di legittimità, salvo che risulti in modo evidente la sua destinazione ad altro processo; nei casi dubbi opera il principio di conservazione dell'atto.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si denunciano violazioni di legge o vizi motivazionali relativi a clausole contrattuali o documenti, il ricorrente deve indicarne o trascriverne il contenuto essenziale, altrimenti la censura è inammissibile per aspecificità.
- Chi eccepisce l'inadempimento o i vizi di un servizio/appalto deve provare sia l'esistenza del vizio o del malfunzionamento sia la tempestiva denuncia, specie quando il rapporto è qualificabile come appalto di servizi o prestazione continuativa.
- Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica la risoluzione non travolge le prestazioni già eseguite; il credito maturato per le prestazioni anteriori alla risoluzione resta esigibile.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito decide sulle domande effettivamente introdotte e non su pretese nuove, tardive o non dedotte con sufficiente precisione nei gradi di merito.
- La doglianza sulla vessatorietà di clausole contrattuali richiede che il ricorrente indichi con precisione il contenuto delle clausole e il motivo per cui esse rientrerebbero nell'elencazione dell'art. 1341, comma 2, c.c.; il mero richiamo ai numeri delle clausole non consente il controllo di legittimità.
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