Cassazione Penale, Sentenza n. 19369/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della statuizione del G.I.P. che, dopo il positivo esito della messa alla prova e la dichiarazione di estinzione del reato relativo alla guida in stato di ebbrezza, ha disposto la revoca della patente di guida. La ricorrente deduceva che il giudice di merito non aveva competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, potere invece riservato al Prefetto secondo gli artt. 168-ter, comma 2, cod. pen. e 223 e 224 cod. strada; inoltre si eccepiva violazione di legge e abnormità del provvedimento in quanto la messa alla prova prescinde dall'accertamento della responsabilità penale
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla parte che disponeva la revoca della patente. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per quanto riguarda la statuizione sulla revoca della patente, ha eliminato tale sanzione ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. i) c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Pordenone per l'ulteriore corso. In sostanza la revoca decisa dal G.I.P. è stata cancellata e la competenza per l'eventuale sanzione amministrativa è stata rimessa all'amministrazione prefettizia
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 186
art. 186, commi 2, 2-bis, 2-sexies e art. 186-bis comma 1, lett. a) e comma 3
Norme che disciplinano i reati di guida in stato di ebbrezza e le relative sanzioni; la corte ricorda che, pur trattandosi di reati previsti dal Codice della Strada, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente rientra nella competenza del Prefetto
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 224
Prevede le sanzioni amministrative accessorie (tra cui la revoca della patente) e la loro competenza amministrativa; la Corte afferma che tale competenza non può essere sostituita dal giudice penale in caso di estinzione del reato per messa alla prova
art. 168-ter, comma 2, cod. pen.
Regola l'effetto estintivo della messa alla prova per determinati reati; la Corte sottolinea che la messa alla prova prescinde dall'accertamento della responsabilità penale e, se positiva, determina l'estinzione del reato senza che il giudice possa supplire all'amministrazione nelle sanzioni accessorie
Codice di procedura penale, art. 620
art. 620, comma 1, lett. i) c.p.p.
Consente alla Corte di Cassazione di eliminare dalla decisione impugnata la statuizione annullata senza rinvio; qui è stata utilizzata per eliminare la parte della sentenza relativa alla revoca della patente
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), artt. 186 e 187 (richiamati)
artt. 186 e 187 d.lgs. n. 285/1992
La giurisprudenza richiamata distingue i casi in cui il giudice può applicare sanzioni sostitutive (es. lavoro di pubblica utilità) e quelli in cui le sanzioni amministrative accessorie restano di competenza amministrativa; in presenza di messa alla prova positiva il giudice non può comunque applicare la revoca
Massime di principio
- La messa alla prova, quando ha esito positivo e produce l'estinzione del reato, prescinde dall'accertamento della responsabilità penale e impedisce al giudice penale di applicare sanzioni amministrative accessorie che sono di competenza esclusiva dell'amministrazione (Prefetto).
- La revoca della patente prevista dall'art. 224 cod. strada è una sanzione amministrativa accessoria di competenza prefettizia e non può essere disposta dal giudice penale in caso di estinzione del reato per messa alla prova.
- Se il giudice penale dispone comunque una sanzione amministrativa in mancanza di competenza, la Cassazione può annullare senza rinvio la parte della decisione che dispone la sanzione e provvedere all'eliminazione della statuizione, trasmettendo gli atti all'autorità amministrativa competente.
- Occorre distinguere tra ipotesi in cui la normativa attribuisce espressamente al giudice la competenza ad applicare una sanzione sostitutiva (es. lavoro di pubblica utilità) e i casi in cui le sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada restano in capo al Prefetto.
- In procedimenti con messa alla prova è consigliabile valutare preventivamente la competenza amministrativa per le sanzioni accessorie e, se necessario, deferire la questione all'autorità amministrativa competente evitando provvedimenti che possano essere annullati in sede di legittimità.
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