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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20344/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza del GIP di Taranto del 13/12/2023 con cui, su conforme richiesta delle parti, sono state applicate pene patteggiate per reati connessi al DPR n. 309/1990 (art. 73). Sportelli deduce errata qualificazione giuridica dei fatti (sostiene che, per mancata indicazione di quantità e qualità delle sostanze, i fatti dovessero essere riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5). Grosso, Fago e Aloisio lamentano vizi di motivazione e la mancata valutazione circa l'insussistenza delle condizioni che avrebbero autorizzato la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte dichiara inammissibili tutti i ricorsi. Quanto a Sportelli, la Corte ritiene che la censura di errata qualificazione giuridica sia inammissibile salvo che si tratti di errore manifesto, circostanza non ravvisata. Quanto agli altri tre ricorrenti, la Corte osserva che il vizio denunciato (omessa valutazione ex art. 129 c.p.p.) esula dai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (T.U. stupefacenti)

    art. 73, comma 1 e comma 5

    Art. 73 comma 1 contestato per cessione/detenzione finalizzata alla cessione; comma 5 richiamato come possibile riqualificazione quando manchi indicazione di quantità/qualità. La Corte osserva che la richiesta di riqualificazione deve essere evidentemente manifestamente corretta per essere sindacabile in Cassazione dopo applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • Codice penale

    art. 81, comma 2; art. 20‑bis

    Art. 81, comma 2 (concorso di persone) richiamato nella imputazione; art. 20‑bis utilizzato per la sostituzione dell'espiazione in carcere con arresti domiciliari in favore di Aloisio.

  • Codice di procedura penale

    art. 129; art. 448, comma 2‑bis; art. 616; art. 545‑bis

    Art. 129 richiamato dai ricorrenti come norma le cui condizioni non sarebbero state valutate dalla sentenza; la Corte ritiene però che la censura relativa a tale omissione non rientri nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 448, comma 2‑bis (che delimita i motivi di ricorso avverso sentenza pronunciata su richiesta delle parti). In caso di inammissibilità, art. 616 dispone l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; art. 545‑bis citato in relazione a misure alternative (detenzione domiciliare).

  • Decisione Corte costituzionale

    sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per i criteri di applicazione delle sanzioni pecuniarie a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità, in riferimento all'onere di versamento alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Quando la sentenza è stata emessa su conforme richiesta delle parti (applicazione della pena), la Corte di Cassazione limita il sindacato sulla qualificazione giuridica del fatto: è ammissibile solo se emerge un errore manifesto, ossia una qualificazione palesemente incongrua rispetto al capo di imputazione senza margini di opinabilità.
  • Censure che riguardano omissioni di motivazione o valutazioni diverse da quelle esplicitamente contemplate dall'art. 448, comma 2‑bis c.p.p. (ad esempio alcune questioni di merito o di motivazione non attinenti a vincoli della formula del patteggiamento) possono essere ritenute inammissibili in Cassazione.
  • La mancata indicazione di quantità/qualità di sostanza non garantisce automaticamente la riqualificazione ex art. 73, comma 5; per rendere ammissibile tale doglianza in Cassazione dopo patteggiamento occorre che la richiesta di riqualificazione appaia manifestamente corretta rispetto al contenuto dell'imputazione e della sentenza.
  • In caso di inammissibilità dei ricorsi, il giudice della Cassazione può condannare i ricorrenti alle spese e imporre il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la determinazione dell'importo tiene conto delle ragioni dell'inammissibilità.
  • Nel formulare un ricorso in Cassazione avverso una sentenza patteggiata è essenziale centrare le doglianze entro i limiti tassativi previsti dalle norme di ammissibilità (es. espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione fra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto in termini di errore manifesto, illegalità della pena).

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