Cassazione Penale, Sentenza n. 31742/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputata)
La controversia
L'imputata, inizialmente assolta in primo grado per non aver commesso il fatto, era stata condannata dalla Corte di assise di appello per l'omicidio aggravato di un prossimo congiunto del marito, commesso in concorso con quest'ultimo, nonché per il porto in luogo pubblico del fucile utilizzato per il delitto; era stata invece assolta dalla detenzione dell'arma. La precedente sentenza di appello era stata annullata con rinvio per vizio di motivazione, in particolare quanto alla valutazione dell'esito negativo dell'esame stub eseguito sul marito e alla complessiva lettura degli indizi. Nel giudizio di rinvio l'imputata ha proposto otto motivi. I primi sette hanno censurato, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la rivalutazione del compendio indiziario, lamentando il mancato rispetto dei limiti segnati dalla sentenza rescindente, l'assenza di una motivazione rafforzata, il ricorso alla motivazione per relationem rispetto alla sentenza annullata, il travisamento o l'omessa valutazione di intercettazioni, perizie, testimonianze, tempi di percorrenza, condizioni della vittima e dell'imputato, nonché la mancata considerazione adeguata dell'esito negativo dello stub. È stata inoltre contestata la prova del contributo causale e morale dell'imputata, anche con riguardo all'occultamento degli scarponi e alla premeditazione. Con l'ottavo motivo è stata dedotta l'erronea esclusione della prescrizione del reato di porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, sostenendo che tale fattispecie costituisse un autonomo reato e non una mera ipotesi attenuata del porto di arma da guerra. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi concernenti il capo A, rilevando che il giudice del rinvio aveva erroneamente attribuito alla sentenza rescindente valutazioni di fatto vincolanti, non aveva svolto l'esame complessivo richiesto dell'intero compendio indiziario, aveva omesso di confrontarsi adeguatamente con gli esiti della rinnovazione istruttoria e aveva fondato la svalutazione dello stub anche su mere congetture. Ha ritenuto fondato anche l'ottavo motivo, dichiarando prescritto il reato di cui al capo B.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B, relativo al porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, perché il reato era estinto per prescrizione. Ha determinato il termine prescrizionale considerando la fattispecie come reato autonomo, con pena massima di sei anni e otto mesi, termine massimo di otto anni e quattro mesi per effetto dell'interruzione e complessivi 154 giorni di sospensione, individuando la scadenza al 26 ottobre 2023. Non ha pronunciato il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., né ha adottato statuizioni civili sul capo B, non essendovi danni liquidati in favore delle parti civili e non essendo stata impugnata tale statuizione. Quanto al capo A, relativo all'omicidio aggravato, ha annullato la sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Cagliari, ritenendo viziata la motivazione sulla responsabilità dell'imputata. Le residue censure, compresa quella sulla premeditazione, sono rimaste assorbite.
Norme richiamate
La prova indiziaria deve essere valutata prima singolarmente, verificandone certezza, precisione e attitudine dimostrativa, e poi complessivamente, accertando se gli elementi, considerati unitariamente, conducano alla responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
La condanna richiede che la responsabilità risulti oltre ogni ragionevole dubbio; tale standard si applica anche alla valutazione complessiva degli indizi.
La sentenza deve esporre in modo autonomo e adeguato le ragioni della decisione e il percorso valutativo delle prove.
La norma è richiamata tra quelle relative al giudizio conseguente all'annullamento con rinvio.
Il giudice del rinvio decide con gli stessi poteri del giudice la cui sentenza è stata annullata, salvo i limiti di legge, e deve uniformarsi alle questioni di diritto decise dalla Corte di cassazione. In caso di annullamento per vizio di motivazione conserva piena autonomia nella rivalutazione del fatto, ma non può ripetere i vizi motivazionali censurati e deve conformarsi allo schema valutativo imposto dalla sentenza rescindente.
La responsabilità concorsuale richiede l'individuazione del contributo causale, materiale o morale, prestato dal concorrente alla realizzazione del reato.
La disposizione concerne l'aggravante della premeditazione, la cui contestazione è rimasta assorbita dall'annullamento con rinvio relativo alla responsabilità per il delitto principale.
Il termine di prescrizione è stato determinato considerando la pena massima prevista per il reato autonomo di porto di arma comune da sparo.
Il termine prescrizionale è stato esteso per effetto degli atti interruttivi, sino a otto anni e quattro mesi.
art. 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895
La disposizione incrimina il porto in luogo pubblico di arma comune da sparo.
art. 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895
La norma configura autonomi reati relativi alle armi comuni da sparo, distinti dalle fattispecie concernenti le armi da guerra; la pena è determinata per relationem con la diminuzione fissa di un terzo rispetto a quella prevista per le armi da guerra.
In assenza dei presupposti per una pronuncia immediata nel merito, il reato prescritto è stato dichiarato estinto per prescrizione.
La Corte ha escluso statuizioni civili sul capo B, non essendo devoluta alcuna precedente liquidazione del danno relativa a quel fatto.
Massime di principio
- In caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione, il giudice del rinvio conserva pieni poteri di cognizione e può rivalutare autonomamente l'intero compendio probatorio relativo al capo annullato, anche considerando elementi già esaminati o precedentemente trascurati.
- Il vincolo derivante dalla sentenza rescindente è un vincolo di diritto e, quanto alla motivazione, un vincolo negativo: il giudice del rinvio deve conformarsi ai principi giuridici indicati e non può reiterare i vizi motivazionali censurati, ma non è vincolato alle valutazioni di fatto eventualmente espresse dalla Corte di cassazione.
- Quando la sentenza rescindente impone una determinata verifica probatoria, il giudice del rinvio deve svolgerla effettivamente e motivare sulle specifiche risultanze e istanze difensive rilevanti; il mero richiamo alla sentenza annullata o a valutazioni ritenute già acquisite non sostituisce una motivazione autonoma.
- La prova indiziaria richiede una duplice operazione: valutazione individuale della certezza, precisione e valenza dimostrativa di ciascun elemento, seguita da una valutazione globale degli elementi certi, per verificare se le ambiguità residue siano superate e la responsabilità risulti oltre ogni ragionevole dubbio.
- Un ragionamento probatorio non può fondarsi su mere congetture, cioè su ipotesi non verificabili empiricamente; l'indizio deve consistere in un fatto certo dal quale, mediante regole di esperienza consolidate e affidabili, si inferisca il fatto da provare.
- La motivazione sulla responsabilità concorsuale deve individuare in modo specifico il contributo causale, materiale o morale, dell'imputato e non può essere desunta genericamente da condotte ambigue, da conversazioni non interpretate o da condotte successive al delitto senza una puntuale dimostrazione del loro significato concorsuale.
- Il porto di arma comune da sparo previsto dagli artt. 4 e 7 della legge n. 895 del 1967 costituisce un reato autonomo rispetto alle fattispecie concernenti le armi da guerra; ai fini della prescrizione deve pertanto considerarsi la pena edittale propria di tale autonomo reato, determinata con la diminuzione fissa prevista dalla legge.
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