Cassazione Civile, Ordinanza n. 32879/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da contratti scritti di prestazione d'opera professionale aventi a oggetto attività di progettazione architettonica e urbanistico-edilizia finalizzata al rilascio di una concessione edilizia per un intervento nel Comune di Fiumicino. Il professionista ha chiesto il pagamento del compenso pattuito; i committenti hanno contestato la domanda e, in via riconvenzionale, hanno chiesto la restituzione di quanto versato, sostenendo che il professionista fosse irreperibile, che non avesse informato adeguatamente sull'andamento dell'incarico, che fosse stato diffidato ad adempiere e che il contratto dovesse ritenersi risolto o nullo perché il progetto non sarebbe stato assentibile per contrasto con la normativa urbanistica vigente. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., assumendo che l'onere di provare la compatibilità del progetto con la normativa e la realizzabilità dello scopo contrattuale gravasse sul professionista; 2) violazione degli artt. 1346, 1362, 1363, 1366 e 1418 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per il mancato riconoscimento della nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto e per il mancato rilievo dell'assoluta non assentibilità del progetto; 3) nullità della sentenza per omessa motivazione su un punto decisivo; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme in tema di interpretazione del contratto e risoluzione per inadempimento, per asserita omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione e di risarcimento danni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello non ha invertito l'onere della prova, ma ha soltanto valutato il materiale istruttorio e tratto, con apprezzamento di merito non sindacabile, la conclusione che l'interruzione del procedimento edilizio fosse imputabile ai committenti, i quali non avevano procurato le relazioni specialistiche necessarie. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a ottenere un nuovo esame del merito e una diversa lettura delle prove, non consentiti in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per la preclusione derivante dalla cd. doppia conforme, essendo le decisioni di primo e secondo grado fondate sulle medesime ragioni di fatto. Ha infine respinto il quarto motivo, osservando che la Corte territoriale aveva implicitamente ma chiaramente rigettato la domanda di risoluzione, spiegando che il mancato esito della progettazione dipendeva dall'inerzia dei committenti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La norma è violata solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio a una parte diversa da quella gravata; non quando, valutando le prove, ritenga provato il credito o il fatto controverso.
La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la diversa valutazione delle prove ritualmente acquisite.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello imposto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è prova legale; non è sindacabile la mera cattiva valutazione del materiale probatorio.
art. 111 Cost.
Richiamato nel contesto della denuncia di violazioni processuali, senza autonoma ratio decidendi specifica.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il parametro processuale per dedurre violazioni di legge sostanziale o processuale nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il vizio motivazionale è sindacabile nei rigorosi limiti residui dopo la riforma; non può tradursi in richiesta di nuova valutazione del merito.
Richiamato per sostenere la nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto, ma la censura è stata respinta perché il giudice di merito ha escluso l'impossibilità del progetto.
Richiamato in tema di interpretazione del contratto, senza accoglimento della doglianza.
Richiamato in tema di interpretazione sistematica del contratto, senza rilievo decisivo.
Richiamato in tema di interpretazione secondo buona fede, senza accoglimento della censura.
Richiamato quale norma sulla nullità del contratto, ma non applicato perché mancava l'impossibilità dell'oggetto.
La omessa pronuncia non sussiste quando il rigetto dell'appello comporta implicitamente il rigetto della domanda proposta.
Richiamato in relazione alla risoluzione per inadempimento, non accolta.
Richiamato in relazione alla diffida ad adempiere, senza esito favorevole ai ricorrenti.
Richiamato per la rilevanza dell'inadempimento, ma la Corte ha escluso l'inadempimento del professionista come causa del mancato esito del rapporto.
La cd. doppia conforme preclude il motivo ex art. 360, n. 5, quando appello e primo grado sono fondati sulle stesse ragioni di fatto.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4
Il ricorso deve indicare specificamente in cosa differiscano le ragioni di fatto delle due decisioni di merito, altrimenti la censura è inammissibile.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice distribuisce l'onere della prova in modo errato; non quando la doglianza miri a contestare l'apprezzamento, in fatto, delle prove raccolte.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere usate per sollecitare una rivalutazione del merito: sono ammissibili solo se il giudice abbia utilizzato prove inesistenti o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito introdurre una diversa lettura degli accertamenti istruttori compiuti dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente e sorretta da elementi probatori valutati dal giudice territoriale.
- La nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto non può essere dichiarata in sede di legittimità se i giudici di merito hanno accertato che il risultato contrattuale era astrattamente perseguibile e che il mancato esito dipendeva da fatti imputabili alla parte committente.
- La domanda di risoluzione del contratto può ritenersi esaminata anche implicitamente quando la decisione di rigetto dell'appello contenga una motivazione incompatibile con l'accoglimento di quella domanda.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
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