Cassazione Penale, Ordinanza n. 09205/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Nel procedimento esecutivo il ricorrente aveva chiesto l'unificazione sotto il vincolo della continuazione tra un reato in materia di stupefacenti già giudicato con sentenza irrevocabile e altri due reati analoghi definiti con ulteriori sentenze. La Corte d'appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto solo in parte l'istanza, unificando due reati e rideterminando la pena complessiva, ma ha escluso la continuazione rispetto al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, ritenendo che fosse stato commesso in un contesto temporale distante e con modalità attuative differenti, e quindi non riconducibile a un medesimo disegno criminoso. Con il ricorso per cassazione l'interessato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando, in particolare, l'erronea applicazione degli artt. 125 e 671 c.p.p. e dell'art. 81 c.p., nonché la manifesta illogicità, infondatezza o apparenza della motivazione con riguardo ai criteri utilizzati per negare il vincolo della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse fornito una motivazione adeguata sull'insussistenza del medesimo disegno criminoso, evidenziando l'assenza di elementi idonei a dimostrare una programmazione unitaria tra i reati. Le doglianze sono state giudicate manifestamente aspecifiche perché sollecitavano una diversa lettura del provvedimento impugnato e denunciavano vizi motivazionali non riscontrabili nel testo dell'ordinanza. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
disposizione incriminatrice richiamata come titolo del reato in materia di stupefacenti oggetto del giudizio esecutivo
norma sull'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis, invocata dal ricorrente e applicata solo parzialmente dal giudice dell'esecuzione
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dal ricorrente
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
motivo di ricorso per vizio di motivazione dedotto dal ricorrente
norma richiamata dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione
norma sul vincolo della continuazione e sul medesimo disegno criminoso
norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di esecuzione, la continuazione tra reati già giudicati può essere riconosciuta solo quando emergano elementi concreti idonei a dimostrare un medesimo disegno criminoso; la mera analogia tra i reati non basta.
- Il giudice dell'esecuzione può negare il vincolo della continuazione quando i fatti risultino collocati in contesti temporali distanti o presentino modalità esecutive differenti, tali da escludere una programmazione unitaria.
- Il ricorso per cassazione contro il diniego della continuazione è inammissibile quando si limita a chiedere una rivalutazione del merito e una diversa lettura delle risultanze già esaminate dal giudice di merito, senza evidenziare reali vizi di legittimità.
- È manifestamente aspecifica la censura che prospetta un difetto motivazionale non riscontrabile nel provvedimento impugnato, soprattutto se la motivazione esiste ed è coerente con la ratio della decisione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ipotesi di esonero, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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