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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09895/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico economico)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI relativo all'anno d'imposta 2008, emesso dal Comune per il parziale versamento dell'imposta su aree e opifici industriali siti nel territorio comunale. Il Consorzio A.S.I., proprietario delle aree e delle infrastrutture industriali trasferitegli, aveva impugnato l'accertamento e la CTR aveva parzialmente accolto l'appello del consorzio, rideterminando la base imponibile in base al valore venale degli immobili residui e alla consulenza tecnica, escludendo dal computo i lotti già assegnati a privati. Il Comune ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504/1992, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che i lotti assegnati in diritto di superficie a privati erano rimasti in proprietà del consorzio e dovevano comunque concorrere alla base imponibile ICI; con il secondo deduce violazione degli artt. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, 116 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito non avrebbe considerato il valore probatorio del bilancio di esercizio del consorzio ai fini della determinazione della base imponibile, con riferimento ai costi di realizzazione degli impianti e delle opere infrastrutturali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha richiamato l'orientamento secondo cui, in materia di ICI, l'assegnatario di un lotto nell'area di sviluppo industriale è soggetto passivo anche prima del rogito definitivo, in quanto titolare del diritto di superficie e, quindi, del fabbricato realizzato sul suolo; ne consegue che i lotti già assegnati a terzi non possono essere inclusi nella base imponibile del consorzio per la parte trasferita agli assegnatari. Quanto al secondo, la Corte ha osservato che il criterio contabile di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504/1992 opera per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, mentre nel caso concreto la CTR aveva motivatamente escluso l'applicabilità di quel criterio alla quantificazione delle residue aree e infrastrutture del consorzio nel Comune di Calabritto, valorizzando l'onnicomprensività del costo di costruzione iscritto in bilancio e la non riconducibilità di alcune aree a fabbricati catastalmente rilevanti. Il Comune è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di ICI, il soggetto passivo può essere anche l'assegnatario di un lotto industriale prima del trasferimento notarile della proprietà, quando l'assegnazione comporti l'attribuzione del diritto di superficie e la proprietà del fabbricato realizzato sul suolo.
  • Ai fini della base imponibile ICI dei fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto, il criterio legale è quello del valore contabile risultante dalle scritture, riferito al costo di acquisto o di costruzione aumentato dei costi incrementativi, purché ricorrano i presupposti normativi di intera appartenenza all'impresa e distinta contabilizzazione.
  • Il bilancio di esercizio può rilevare solo se consente di riferire in modo specifico e non promiscuo il costo a singoli beni imponibili; un costo iscritto in forma onnicomprensiva per un complesso immobiliare eterogeneo non è automaticamente idoneo a determinare la base imponibile di singoli cespiti.
  • I consorzi per le aree di sviluppo industriale hanno natura di enti pubblici economici e sono soggetti a ICI come gli altri operatori commerciali o industriali, per gli immobili strumentali posseduti.
  • Quando il giudice di merito applica correttamente i principi sulla soggettività passiva e sulla determinazione della base imponibile, il ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una diversa lettura delle risultanze fattuali è destinato al rigetto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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