Cassazione Civile, Ordinanza n. 09895/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico economico)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI relativo all'anno d'imposta 2008, emesso dal Comune per il parziale versamento dell'imposta su aree e opifici industriali siti nel territorio comunale. Il Consorzio A.S.I., proprietario delle aree e delle infrastrutture industriali trasferitegli, aveva impugnato l'accertamento e la CTR aveva parzialmente accolto l'appello del consorzio, rideterminando la base imponibile in base al valore venale degli immobili residui e alla consulenza tecnica, escludendo dal computo i lotti già assegnati a privati. Il Comune ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504/1992, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che i lotti assegnati in diritto di superficie a privati erano rimasti in proprietà del consorzio e dovevano comunque concorrere alla base imponibile ICI; con il secondo deduce violazione degli artt. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, 116 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito non avrebbe considerato il valore probatorio del bilancio di esercizio del consorzio ai fini della determinazione della base imponibile, con riferimento ai costi di realizzazione degli impianti e delle opere infrastrutturali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha richiamato l'orientamento secondo cui, in materia di ICI, l'assegnatario di un lotto nell'area di sviluppo industriale è soggetto passivo anche prima del rogito definitivo, in quanto titolare del diritto di superficie e, quindi, del fabbricato realizzato sul suolo; ne consegue che i lotti già assegnati a terzi non possono essere inclusi nella base imponibile del consorzio per la parte trasferita agli assegnatari. Quanto al secondo, la Corte ha osservato che il criterio contabile di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504/1992 opera per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, mentre nel caso concreto la CTR aveva motivatamente escluso l'applicabilità di quel criterio alla quantificazione delle residue aree e infrastrutture del consorzio nel Comune di Calabritto, valorizzando l'onnicomprensività del costo di costruzione iscritto in bilancio e la non riconducibilità di alcune aree a fabbricati catastalmente rilevanti. Il Comune è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
artt. 1 e 3 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Individuano il presupposto e i soggetti passivi dell'ICI; il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli nel territorio dello Stato comporta l'obbligo d'imposta.
art. 5, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile va determinata in base al valore risultante dalle scritture contabili, cioè dal costo di acquisto o di costruzione incrementato dei costi aggiuntivi.
art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato nel ricorso come norma sulla determinazione della base imponibile, ma nel ragionamento della Corte il criterio rilevante è quello del comma 3 per gli immobili del gruppo D non accatastati.
Richiamato come parametro di censura sulla valutazione della prova, ma la Corte non ravvisa errori di diritto nella valutazione compiuta dal giudice di merito.
Richiamato come parametro di censura sulla valutazione delle prove; la Corte conferma che la CTR ha valutato correttamente il materiale probatorio.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte non ravvisa violazioni nella ricostruzione della base imponibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Vizio dedotto per violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Vizio motivazionale dedotto, ma ritenuto impropriamente prospettato o comunque infondato.
art. 36, comma 4, L. 5 ottobre 1991, n. 317
I consorzi di sviluppo industriale sono qualificati come enti pubblici economici.
art. 10, comma 5, L. 7 agosto 1997, n. 266
Norma richiamata per il trasferimento di funzioni e beni relativi agli insediamenti produttivi e alle aree industriali alle Regioni e ai consorzi competenti.
art. 5, comma 1, d.l. 23 ottobre 1996, n. 548, conv. in L. 20 dicembre 1996, n. 641
Disciplinava il trasferimento delle funzioni e dei beni relativi al completamento degli insediamenti produttivi e alla gestione delle aree industriali.
art. 2, lett. a, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
I beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale del consorzio sono imponibili ai fini ICI.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di ICI, il soggetto passivo può essere anche l'assegnatario di un lotto industriale prima del trasferimento notarile della proprietà, quando l'assegnazione comporti l'attribuzione del diritto di superficie e la proprietà del fabbricato realizzato sul suolo.
- Ai fini della base imponibile ICI dei fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto, il criterio legale è quello del valore contabile risultante dalle scritture, riferito al costo di acquisto o di costruzione aumentato dei costi incrementativi, purché ricorrano i presupposti normativi di intera appartenenza all'impresa e distinta contabilizzazione.
- Il bilancio di esercizio può rilevare solo se consente di riferire in modo specifico e non promiscuo il costo a singoli beni imponibili; un costo iscritto in forma onnicomprensiva per un complesso immobiliare eterogeneo non è automaticamente idoneo a determinare la base imponibile di singoli cespiti.
- I consorzi per le aree di sviluppo industriale hanno natura di enti pubblici economici e sono soggetti a ICI come gli altri operatori commerciali o industriali, per gli immobili strumentali posseduti.
- Quando il giudice di merito applica correttamente i principi sulla soggettività passiva e sulla determinazione della base imponibile, il ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una diversa lettura delle risultanze fattuali è destinato al rigetto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09803/2023 del 13/04/2023
- ordinanza_civile · 13 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09804/2023 del 13/04/2023
- ordinanza_civile · 13 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09805/2023 del 13/04/2023
- ordinanza_civile · 13 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09806/2023 del 13/04/2023
- ordinanza_civile · 13 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09807/2023 del 13/04/2023
- ordinanza_civile · 13 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09808/2023 del 13/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →