Cassazione Penale, Sentenza n. 00506/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello per cinque motivi principali: 1) inesistenza del requisito degli "ingenti quantitativi" previsto dall'art. 452‑quaterdecies c.p., sostenendo che la quantificazione è basata su presunzioni e su un singolo controllo; 2) mancata prova dell'"ingiusto profitto" dedotto da riprese video e annotazioni non idonee a stabilire introiti costanti; 3) richiesta di derubricazione alla fattispecie contravvenzionale dell'art. 256, co. 2, d.lgs. 152/2006 per mancanza di organizzazione stabile e occasionalità dell'attività; 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (eccessiva severità nonostante la non pericolosità dei rifiuti, attività post delictum e ruoli differenti dei partecipanti); 5) censura della confisca dei mezzi (in particolare del veicolo CP724XG) per mancanza di prova del loro uso nell'attività illecita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi principalmente attinenti alla natura fattuale delle censure (tentativo di rinnovata valutazione delle prove) e alla genericità di talune doglianze. Ha richiamato il consolidato principio secondo cui in presenza di doppia conforme il sindacato di legittimità è molto limitato e non consente una diversa lettura del materiale probatorio. Di conseguenza è stato confermato, nel complesso, l'impianto probatorio e giuridico dei giudici di merito (condanne per concorso nei reati contestati e statuizioni accessorie e ablative già confermate in parte dall'appello, con la previa revoca in appello della confisca solo per il veicolo AC4213D). Sono state liquidate le spese di procedimento a carico dei ricorrenti e disposta la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 452‑quaterdecies cod. pen.
La norma punisce l'attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti (anche non pericolosi). La Corte ha ritenuto che il requisito dell'"ingente quantità" possa essere valutato considerando il complesso dell'attività, la continuità, la durata e l'organizzazione dei mezzi, non solo singoli carichi.
Richiamato per il concorso di persone nel reato; i giudici di merito hanno ritenuto che tutti i Procope abbiano concorso nell'attività organizzata.
art. 256, co. 2, d.lgs. 152/2006
Norma contravvenzionale sul deposito incontrollato di rifiuti. La Corte ha escluso la derubricazione ricordando che l'esistenza di un'organizzazione stabile e di attività continuative integra la fattispecie più grave.
art. 606, co.1, lett. b) ed e) c.p.p.
Richiamati i limiti del ricorso per cassazione: la censura deve riguardare la sussunzione del fatto nella fattispecie astratta e la congruità/coerenza della motivazione, non la rivalutazione delle prove.
Previsione che consente la condanna alle spese processuali per ricorsi inammissibili; la Corte ha perciò condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e comminato un'ammenda equitativa.
Richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione negativa dei giudici di merito sulla base della gravità, della frequenza e della protrazione temporale della condotta.
Sentenza Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'irrogazione delle ammende per ricorsi inammissibili; la Cassazione ha utilizzato la facoltà prevista dalla legge per incrementare la sanzione equitativamente.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa una nuova valutazione del materiale probatorio: le censure che chiedono una diversa lettura dei fatti sono, di norma, inammissibili o destinate a fallire se esiste una doppia conforme.
- Il requisito dell'"ingente quantità" nei reati ambientali può essere accertato considerando l'insieme dell'attività illecita (continuità, durata, organizzazione e somma dei quantitativi) e non solo singoli carichi.
- La non pericolosità del materiale non esclude la sussistenza del reato di traffico illecito di rifiuti quando l'attività risulti organizzata e finalizzata a profitto: l'illiceità riguarda la gestione, la mancanza di autorizzazioni e le modalità elusive della tracciabilità.
- Per ottenere la derubricazione in sede di gravame è necessario dimostrare l'assenza di elementi strutturali dell'organizzazione (assenza di continuità, modalità imprenditoriali e mezzo organizzativo); mere argomentazioni frammentarie o aspecifiche non sono sufficienti.
- La quantificazione dell'ingiusto profitto non richiede prova del valore esatto quando sussistono elementi convergenti che mostrano una gestione lucrativa sistematica; tuttavia assenza totale di prove sull'introito può essere utile in difesa se provata.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche è sostenibile se la gravità, la frequenza e la protrazione temporale della condotta risultano provate; il giudice può basare la decisione anche su un solo elemento ritenuto prevalente.
- La confisca dei mezzi impiegati nell'attività illecita è legittima se è dimostrato l'uso degli stessi per la realizzazione del reato; la semplice appartenenza o titolarità non è sufficiente a escluderla se emergono specifici riscontri di utilizzo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00546/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00633/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00646/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00653/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00661/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00667/2026 del 08/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →