Cassazione Penale, Sentenza n. 38899/2025 del 02/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di conferma di misura patrimoniale di prevenzione (confisca di immobili, beni mobili registrati, saldi bancari e diversi orologi) per vizio di legge e carenza motivazionale. Tra le censure: 1) violazioni costituzionali per modifiche normative (d.l. n. 48/2025) e applicazione temporale delle nuove disposizioni sugli termini d'impugnazione; 2) mancata valutazione o motivazione adeguata sulla pericolosità sociale del proposto e sulla correlazione temporale tra reati e acquisizioni patrimoniali (in particolare per gli orologi); 3) violazione del principio del ne bis in idem rispetto a pronunce penali pregresse; 4) incompetenza territoriale del Tribunale/Corte di Trieste (ricorrente sostiene competenza del Tribunale di Roma); 5) e più in generale insussistenza dei presupposti per la confisca e per la sproporzione patrimoniale alla luce di mutui, plusvalenze e lasciti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o infondati e li ha respinti. Ha ritenuto non rilevante la modifica normativa (d.l. n. 48/2025) rispetto al decreto impugnato per applicazione del principio tempus regit actum; ha confermato la correttezza dell'assenza di rinvio pregiudiziale e l'uso del conflitto di competenza quando già intervenuta precedente declaratoria di incompetenza; ha precisato che nel procedimento di prevenzione il sindacato di legittimità è circoscritto a violazioni di legge o a motivazione assente/apparente e che nel caso di specie la motivazione sulla pericolosità sociale e sulla sproporzione patrimoniale è adeguata e puntuale. Ha dichiarato infondate le questioni di illegittimità costituzionale e il rilievo sul ne bis in idem (assorbito dalla mancata dimostrazione di identità del compendio probatorio). Ha altresì confermato la competenza territoriale di Trieste sulla base della manifestazione attuale e prevalente della pericolosità sociale e rigettato le altre censure relative alla correlazione temporale e alla liceità delle acquisizioni, ritenendo che i giudici di merito abbiano dato adeguata motivazione anche in ordine all'inclusione degli orologi nella confisca.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle misure di prevenzione)
Applicato per i presupposti di pericolosità sociale (art. 1, comma 1, lett. b)) e per le misure patrimoniali (art. 16 e art. 10); la Corte richiede motivazione puntuale su elementi di fatto che dimostrino abitualità dei reati, produzione di profitti e rilevanza delle entrate illecite quale fonte di reddito
d.l. n. 48 del 2025 (convertito legge 180/2025)
Modifica termini d'impugnazione per l'appello ma non trova applicazione al caso concreto poiché il decreto impugnato è anteriore all'entrata in vigore della norma; principio tempus regit actum
Strumento di rinvio pregiudiziale non utilizzabile quando sia già intervenuta una dichiarazione di incompetenza di altro giudice; in tal caso il rimedio è il conflitto di competenza
art. 17 d.lgs. n. 159 del 2011
Rilevato in tema di competenza territoriale: la competenza si radica dove la pericolosità sociale si manifesta attualmente e, in presenza di manifestazioni plurime, nel luogo di maggiore spessore e rilevanza
art. 4 legge 27/12/1956 n. 1423 e art. 3-ter legge 31/05/1965 n. 575
Richiamati per delimitare il sindacato in Cassazione sui provvedimenti di prevenzione: il ricorso è ammesso soltanto per violazione di legge e per motivazione inesistente o meramente apparente
art. 19, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011
Richiamata nella fase preliminare; eccezione relativa all'inutilizzabilità di atti d'indagine è stata respinta dai giudici
principi costituzionali e giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 24/2019)
La sentenza della Consulta è stata ritenuta compatibile con l'applicazione delle misure di prevenzione; la Corte di cassazione ne trae conferma sui criteri di tassatività e sugli elementi richiesti per pericolosità generica
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione avverso provvedimenti di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge o per motivazione del tutto assente o meramente apparente; non sono sindacabili in sede di legittimità semplici valutazioni logiche o critiche di merito
- Per determinare la disciplina processuale applicabile alle impugnazioni vale il principio tempus regit actum: si applica la norma vigente al momento dell'emanazione del provvedimento impugnato salvo diversa disposizione transitoria
- Nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti da procedimenti penali anche se questi si sono conclusi con assoluzioni o prescrizioni, purché dia motivazione adeguata sulle ragioni per cui tali elementi attengono alla pericolosità sociale
- La competenza territoriale nelle misure di prevenzione si radica nel luogo in cui la pericolosità si manifesta al momento della decisione; in caso di manifestazioni plurime prevale il luogo con condotte di maggior spessore e rilevanza
- Per configurare il divieto di ne bis in idem tra procedimenti penali e di prevenzione è necessario provare l'identità del compendio probatorio e del thema decidendum; la mera sovrapposizione di decisioni negative in sede penale non preclude automaticamente la confisca in sede di prevenzione
- Per l'applicazione di misure patrimoniali occorre motivare la correlazione temporale tra attività illecita e incrementi patrimoniali nonché la sproporzione rispetto alle fonti lecite; la mera asserzione difensiva senza documentazione probante è insufficiente
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