Cassazione Penale, Sentenza n. 38833/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna per omessa applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, nonostante risultasse dagli atti (verbale di sequestro amministrativo allegato e ammissione della detenuta in dibattimento) che l'autovettura Volkswagen Polo targata BZ403LA era di proprietà dell'imputata. Il motivo di ricorso indicato è vizio ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., per mancata applicazione della confisca prevista ex lege per il reato di cui all'art. 186, comma 7, C.d.S.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha richiamato il principio secondo cui la confisca del veicolo è una sanzione amministrativa accessoria che consegue ex lege al reato previsto dall'art. 186, comma 7, C.d.S., e che il divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3, c.p.p.) non impedisce l'irrogazione di una nuova sanzione amministrativa accessoria. Essendo pacifica e documentata la proprietà del veicolo in capo all'imputata, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca e ha disposto l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo Volkswagen Polo targata BZ403LA ai sensi dell'art. 620, lett. 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, Codice della Strada
La confisca del veicolo è prevista ex lege come sanzione amministrativa accessoria per il reato contemplato da questa norma quando ricorrono i presupposti indicati dalla legge.
art. 597, comma 3, Codice di procedura penale
Il divieto di reformatio in peius riguarda l'aggravamento della pena, l'applicazione di misura di sicurezza più grave, proscioglimento con formula meno favorevole o revoca dei benefici; non si estende, secondo la giurisprudenza consolidata, all'irrogazione di nuove o più gravi sanzioni amministrative accessorie imposte dalla norma incriminatrice.
art. 606, primo comma, lett. b), Codice di procedura penale
Motivo di ricorso invocato dal Procuratore generale per la violazione di legge connessa all'omessa applicazione della sanzione accessoria della confisca.
art. 620, lett. 1, Codice di procedura penale
Consente alla Corte di Cassazione, quando il vizio è riscontrato e i fatti sono pacifici e documentati, di annullare senza rinvio e applicare direttamente la misura prevista (in questo caso la confisca) senza rimandare il caso al giudice di merito.
Massime di principio
- La confisca del veicolo prevista dall'art. 186, comma 7, C.d.S. ha natura di sanzione amministrativa accessoria che consegue ex lege quando il veicolo appartiene al conducente condannato; la prova documentale della proprietà è decisiva.
- Il divieto di reformatio in peius non impedisce l'irrogazione, a carico del solo ricorrente o in sede di impugnazione promossa dall'ufficio, di nuove sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge; pertanto l'applicazione della confisca non è automaticamente preclusa per motivi di reformatio in peius.
- Se la proprietà del bene oggetto di confisca è pacifica e documentalmente provata, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la decisione di merito e disporre direttamente la confisca ai sensi dell'art. 620, lett. 1, c.p.p.
- È comunque preferibile che la Procura segnali espressamente la richiesta di confisca già nei gradi di merito e produca documentazione sulla proprietà; l'assenza di richiesta in appello non sempre impedisce l'accoglimento in Cassazione, ma può essere motivo di contestazione difensiva basata su esigenze di corretto contraddittorio.
- Se la proprietà o altri elementi di fatto rilevanti risultano controversi o non definitivamente accertati, la Cassazione dovrà rinviare la questione al giudice di merito e non potrà disporre la confisca in sede di legittimità.
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