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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38834/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pizzimenti ha impugnato la conferma della condanna per tentativo di furto aggravato in concorso con Hasni Francesco. Ha articolato due motivi: (1) vizio ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p., deducendo che non si era configurato il tentativo perché l'agente avrebbe desistito volontariamente (desistenza), mentre la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l'azione si fosse interrotta per l'intervento di un agente in borghese; (2) vizio di motivazione relativo al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (e alla mancata considerazione per l'applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria), sostenendo che il contributo era minimale, il danno lievissimo e che sussistevano elementi per ritenere meritevole la sostituzione della pena detentiva con la multa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la tesi della desistenza volontaria, osservando che dagli atti emergeva che i due imputati, trovati con arnesi da scasso e con un coimputato che manometteva un veicolo, si allontanarono alla vista di un agente in borghese: la cessazione dell'azione è quindi riconducibile a causa esterna e non a una scelta volontaria dell'agente, per cui non ricorre la desistenza. Sul secondo motivo ha affermato che il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è un apprezzamento di merito riservato ai giudici di merito e non sindacabile in cassazione se congruamente motivato; i giudici di merito hanno adeguatamente richiamato la spiccata intensità dell'intenzione criminosa e le modalità particolarmente insidiose dell'azione (uso di strumenti idonei ad offendere, porto in luogo pubblico). Quanto alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, la Corte ha ricordato che si tratta di una valutazione discrezionale del giudice basata sui criteri dell'art. 133 c.p., e che non è necessaria alcuna valutazione sulla solvibilità del reo per escludere la sostituzione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b) e lett. e)

    La censura era fondata su vizi di motivazione e di valutazione dei fatti; la Corte ha ritenuto il motivo relativo alla desistenza manifestamente infondato e inammissibilmente versato in fatto

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e per la valutazione sulla concessione di benefici/sospensioni; la Corte ha confermato che il giudizio di merito è discrezionale se congruamente motivato richiamando almeno alcuni parametri dell'art. 133

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 58

    La Corte ha ricordato che la prognosi di inadempimento prevista dall'art. 58, comma 2, riguarda le pene sostitutive accompagnate da prescrizioni (semidetenzione, libertà controllata) e non richiede una valutazione della solvibilità per la sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria

Massime di principio

  • La 'desistenza' esige una scelta volontaria e autonoma dell'agente che interrompe l'azione criminosa; se l'interruzione è determinata da cause esterne (es. presenza di pubblico ufficiale), la desistenza non opera come causa di estinzione del reato.
  • Le valutazioni di merito sul bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è illogica, contraddittoria o manifestamente insufficiente; non è richiesta una analitica esposizione di tutti i parametri, bastano richiami congrui ad alcuni elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.
  • La sostituzione di pene detentive brevi con pena pecuniaria è una valutazione discrezionale basata sui criteri dell'art. 133 c.p.; il giudice deve considerare modalità del fatto e personalità dell'imputato, e il diniego può essere implicitamente motivato richiamando profili di pericolosità comportamentale.
  • Per chiedere con successo la qualificazione come desistenza o la concessione della pena sostitutiva, è utile documentare specificamente (con prove o argomentazioni fattuali) la volontarietà dell'interruzione, l'entità del contributo al fatto, il danno effettivamente cagionato e i profili di personalità e di comportamento processuale dell'imputato.
  • Non è necessario provare la solvibilità del condannato per ottenere la sostituzione della pena detentiva con la multa; la valutazione riguarda esclusivamente la rilevanza delle circostanze del fatto e la personalità del reo secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • In appello e in cassazione, per contestare il giudizio motivazionale del giudice di merito è invece strategico dimostrare specifiche lacune logiche, omissioni motivate o contraddizioni manifeste nella ricostruzione dei fatti, non limitarsi a deduzioni generiche.

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