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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38836/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla misura cautelare della custodia in carcere (poi sostituita) emessa il 9/1/2018 e revocata il 12/3/2018; il ricorrente deduceva che nella documentazione allegata all'istanza di riparazione, in particolare una consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero, era dimostrata la sua totale estraneità ai fatti e che la Corte territoriale non aveva valutato tale elemento ai fini dell'accertamento dell'illegittimità della misura ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. Inoltre il ricorrente lamentava carenza e contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento della riparazione e omessa valutazione dell'atteggiamento collaborativo successivo all'adozione della misura, nonché mancata indicazione delle condotte che avrebbero giustificato la misura cautelare.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non sussista il caso di cosiddetta ingiustizia formale ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen., perché non è emersa alcuna illegittimità della misura cautelare sancita da una decisione irrevocabile in sede cautelare o di merito: la consulenza tecnica allegata non ha costituito un accertamento definitivo che annulli i presupposti della misura. Quanto alla colpa grave, la Corte ha confermato la valutazione della Corte d'appello secondo cui i contatti e le condotte del Maiolo (fornire informazioni e rassicurazioni a Muto Luigi circa le movimentazioni sui conti di societa fittizie), pur non integrando prova di appartenenza all'associazione, avevano creato la falsa apparenza del suo coinvolgimento e configuravano condotta gravemente colposa ostativa alla riparazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese a favore del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Il comma 2 richiede che l'illegittimità del provvedimento cautelare sia accertata con decisione irrevocabile per poter configurare l'ingiustizia formale; il giudice della riparazione non può sostituirsi al giudice cautelare o al giudice del merito per compiere tale accertamento. Il comma 1 definisce la colpa grave come condotta di negligenza macroscopica che abbia creato la falsa apparenza dell'esistenza dell'illecito.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    articolo richiamato nel testo

    Norma sulle condizioni per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte osserva che l'assenza di tali condizioni deve essere accertata in sede idonea e definitiva per fondare l'ingiustizia formale.

  • art. 280 cod. proc. pen.

    articolo richiamato nel testo

    Disciplina i presupposti della misura cautelare: la loro inesistenza può determinare illegittimità della misura solo se constatata con decisione definitiva, non nel giudizio di riparazione in assenza di tale decisum.

  • art. 606, co. 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    articolo richiamato nel testo

    Fondamento formale dei motivi di cassazione dedotti dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto infondati tali profili alla luce dei principi applicati in materia di ingiustizia formale e colpa grave.

  • art. 7 L. 203/1991

    articolo richiamato relativamente all'aggravante

    L'aggravante era stata inizialmente contestata e poi esclusa, ciò ha comportato la revoca della misura cautelare, ma non ha formato oggetto di un accertamento irrevocabile tale da determinare l'ingiustizia formale ai sensi dell'art. 314.

Massime di principio

  • Per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione fondata sull'ingiustizia formale (art. 314, comma 2) è necessario che l'illegittimità della misura sia stata accertata con decisione irrevocabile in sede cautelare o di merito: documenti probatori prodotti solo nel giudizio di riparazione non bastano da soli.
  • Il giudice della riparazione non può sostituirsi al giudice cautelare o al giudice del merito per dichiarare l'illegittimità della misura: valuta se sussiste un accertamento definitivo o, in mancanza, può comunque esaminare se la condotta del detenuto integri colpa grave ostativa.
  • La nozione di colpa grave (art. 314, comma 1) si riferisce a comportamenti di macroscopica negligenza o imprudenza che, pur non costituendo necessariamente reato, abbiano generato la plausibile apparenza di responsabilità penale e quindi abbiano determinato, in rapporto di causa- effetto, la misura cautelare.
  • Comportamenti come ripetuti contatti informativi con soggetti sospetti e rassicurazioni che agevolano l'apparenza di contiguità con attività illecite possono legittimamente essere valutati come indice di colpa grave anche se in sede di merito non sono emersi elementi sufficienti per condanna.
  • La produzione di perizie o consulenze tecniche dopo l'adozione della misura non determina automaticamente il diritto alla riparazione; occorre che tali elementi abbiano valore decisivo e siano stati oggetto di un accertamento definitivo nelle sedi competenti.
  • Nella valutazione dell'eventuale diritto alla riparazione il giudice opera una valutazione ex ante autonoma: non giudica la colpevolezza penale, ma se la condotta del richiedente abbia effettivamente creato la falsa apparenza che ha portato alla misura cautelare.

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