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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38832/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 624-bis c.p., deducendo l'illogicità della motivazione della Corte d'appello in relazione al mancato riconoscimento della disapplicazione della recidiva. Si contestava che il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva avesse di fatto disapplicato la recidiva stessa, rendendo la motivazione contraddittoria ed insufficiente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Pur rilevando che il riferimento della Corte d'appello alla presunta "disapplicazione di fatto" della recidiva fosse terminologicamente erroneo, la Cassazione ha chiarito che il giudizio di equivalenza non equivale alla disapplicazione della recidiva e che, nel caso concreto, la Corte d'appello aveva fornito una motivazione, anche implicita, adeguata per respingere la richiesta di disapplicazione, richiamando la gravità e la molteplicità dei precedenti penali, la specificità dei reati e l'applicazione e violazione di una misura di prevenzione. Pertanto la recidiva è stata ritenuta rilevante e il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma che disciplina il reato contestato al ricorrente (riferimento al tipo penale oggetto della condanna).

  • art. 69 cod. pen.

    Principio del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti: il giudizio di equivalenza è operato ai fini della determinazione della pena.

  • art. 99, comma quarto, cod. pen.

    Disciplina la recidiva facoltativa e i suoi effetti speciali; la recidiva ha effetti anche oltre l'aumento di pena (benefici, riabilitazione, misure alternative, prescrizione).

  • art. 58 quater, comma settimo bis, legge n. 354/1975 (modificato dall'art. 7, comma settimo, legge n. 251/2005)

    Normativa richiamata in giurisprudenza per affermare che la recidiva, anche se non ha incrementato la pena a causa del giudizio di equivalenza, può incidere sulla concessione di misure alternative (es. affidamento in prova al servizio sociale).

  • Sez. 5, n. 2109 del 11/10/2024, dep. 2025, G., Rv. 287671

    Citata in motivazione dalla Corte: conferma che la recidiva ha effetti sulla concessione dei benefici penitenziari, sulla riabilitazione e sull'estinzione della pena

    Giurisprudenza che chiarisce come l'interesse ad impugnare il riconoscimento della recidiva sussista anche quando non sia conseguito aumento di pena per effetto dell'equivalenza.

  • Sez. 5, n. 25962 del 03/03/2022, Magliano, Rv. 283815

    Citata in motivazione: il giudizio di equivalenza non esclude la rilevanza dell'aggravante ai fini del computo del termine di prescrizione

    Principio secondo il quale l'aggravante, pur neutralizzata nel bilanciamento ai fini della pena, può mantenere rilevanza per effetti speciali quali la prescrizione.

  • Sez. 1, n. 34040 del 22/09/2006, Helt, Rv. 235190

    Citata in motivazione: riguardo al divieto di concessione di alcune misure alternative se sussiste la recidiva

    Giurisprudenza che conferma l'incidenza della recidiva sulle condizioni per l'accesso alle misure alternative alla detenzione.

  • Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Nicotra, Rv. 256183

    Citata in motivazione: obbligo motivazionale del giudice in tema di recidiva facoltativa

    Principio che impone al giudice un dovere motivazionale specifico quando si applica o si esclude la recidiva; detto onere può essere assolto anche implicitamente se emergono elementi che giustificano la decisione.

Massime di principio

  • Il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti, benché possa paralizzare l'aumento di pena, non equivale alla disapplicazione della recidiva: la recidiva mantiene effetti speciali (benefici, riabilitazione, prescrizione, misure alternative).
  • Il giudice è tenuto a motivare specificamente la decisione di applicare o escludere la recidiva; tale motivazione può essere espressa anche in modo implicito purché emergano chiaramente le ragioni della valutazione della pericolosità e della personalità del condannato.
  • La presenza di plurimi precedenti, reati specifici e misure di prevenzione già applicate e violate costituisce elemento forte per il mantenimento della recidiva in decisioni di merito.
  • Anche se il riconoscimento della recidiva non comporta un aumento della pena per effetto di equivalenza, il condannato ha interesse ad impugnare tale riconoscimento perché la recidiva incide su benefici penitenziari, riabilitazione e termini di prescrizione.
  • In ipotesi simili è utile per la difesa articolare compiutamente la richiesta motivata di disapplicazione della recidiva (con riferimento a specifici fatti, tempi e circostanze) e contestare in maniera dettagliata la ricostruzione della personalità e della pericolosità formulata dal giudice di merito.

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