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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38840/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura della utilizzabilità del verbale delle dichiarazioni spontanee rese dal notaio Sergio Marcone il 30/09/2021, per violazione delle garanzie previste dagli artt. 64 e 65 c.p.p. e della disciplina dell'art. 374 c.p.p., sostenendo che si sia trattato di un interrogatorio senza gli avvertimenti di legge; 2) contestazione della valutazione della attendibilità del notaio e della sua centralità probatoria senza adeguato vaglio critico, con la tesi che quelle dichiarazioni fossero inutilizzabili o non sufficientemente corroborate; 3) questione di illegittimità costituzionale del regime transitorio sull'improcedibilità (art. 2, comma 5, legge 134/2021) per l'irragionevolezza del termine del 31/12/2024 quale criterio applicativo.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La corte di legittimità ha ritenuto che le dichiarazioni del notaio rientrassero nella fattispecie delle presentazioni spontanee disciplinate dall'art. 374, comma 1, c.p.p., poiché non v'era stata una contestazione chiara e precisa del fatto al momento della resa delle dichiarazioni; pertanto le dichiarazioni sono utilizzabili. La Corte ha altresì ritenuto che le dichiarazioni del notaio non fossero l'unico elemento di prova a carico della ricorrente, essendovi riscontri (tra cui le dichiarazioni del reale Giuseppe Pezzella) e argomentazioni sulla inverosimiglianza della difesa. Quanto alla questione costituzionale, la Corte l'ha dichiarata manifestamente infondata: il regime transitorio dell'art. 2, comma 5, legge 134/2021 è ritenuto ragionevole e legittimo, essendo finalizzato a una graduale introduzione dell'istituto dell'improcedibilità e a consentire l'organizzazione degli uffici giudiziari; il criterio temporale (termine del 31/12/2024) non è manifestamente irragionevole. A seguito del rigetto il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 374 cod. proc. pen.

    La Corte distingue la presentazione spontanea disciplinata dal comma 1 dall'interrogatorio disciplinato dal comma 2: le garanzie degli artt. 64 e 65 c.p.p. si applicano solo in caso di contestazione chiara e precisa come previsto dal comma 2; una semplice conoscenza di indagini o una notifica di sequestro non equivale automaticamente alla contestazione.

  • art. 64 cod. proc. pen.

    Norma che prevede gli avvertimenti dovuti all'indagato/interrogato: la Corte conferma che tali avvertimenti sono richiesti in caso di interrogatorio ex art. 374, comma 2, non per le dichiarazioni rese spontaneamente senza contestazione chiara.

  • art. 65 cod. proc. pen.

    Norma sulle conseguenze delle dichiarazioni rese dall'indagato: la sua applicazione è collegata alle garanzie previste per l'interrogatorio; non impedisce la utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese senza formale contestazione.

  • art. 344-bis cod. proc. pen.

    Disciplina dell'improcedibilità per eccessiva durata del processo di impugnazione: la Corte afferma che la norma riguarda il tempo entro il quale deve essere definito il giudizio di impugnazione e che il regime transitorio va interpretato nel quadro della gradualità dell'introduzione dell'istituto.

  • art. 2, comma 5, legge 134/2021

    Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione...

    La Corte ritiene ragionevole il criterio temporale posto dalla disposizione come regime transitorio: si giustifica la dilatazione dei termini per le impugnazioni proposte entro il 31/12/2024 per consentire la graduale attuazione della riforma e l'organizzazione degli uffici giudiziari.

  • art. 348 cod. pen.

    Articolo relativo all'uso indebito di documento pubblico: nella vicenda l'imputata è stata invece assolta da questo capo per insussistenza del fatto (la sentenza di merito aveva escluso tale reato); la Cassazione non ha ritenuto necessaria una diversa valutazione in ordine a questo capo.

  • art. 526 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella censura difensiva riguardo ai vizi di motivazione e di applicazione delle norme processuali; la Corte non ha ritenuto fondate le censure di violazione di legge e vizi di motivazione prospettate rispetto all'utilizzabilità delle dichiarazioni.

Massime di principio

  • Se una persona si presenta spontaneamente all'autorità giudiziaria e non le viene effettuata una contestazione chiara e precisa del fatto, le dichiarazioni rientrano nella disciplina dell'art. 374, comma 1, c.p.p. e possono essere utilizzate come prova.
  • La mera conoscenza di indagini (es. notifica di decreto di perquisizione o sequestro) non equivale automaticamente a una contestazione 'chiara e precisa' del fatto; pertanto non trasforma automaticamente la dichiarazione spontanea in interrogatorio protetto dalle garanzie di cui agli artt. 64-65 c.p.p.
  • Il pubblico ministero ha discrezionalità nel valutare se attribuire alle dichiarazioni del soggetto il valore di dichiarazioni spontanee o procedere alla formale contestazione e all'interrogatorio; tale scelta incide sulla necessità degli avvertimenti e delle garanzie difensive.
  • Le dichiarazioni spontanee possono essere utilizzate a condizione che non siano l'unico elemento decisivo senza adeguati riscontri; il giudice deve valutare l'attendibilità e la presenza di elementi di riscontro o di contraddizioni.
  • Le censure sulla legittimità costituzionale di norme processuali transitorie devono dimostrare la manifesta irragionevolezza o la mancanza di giustificazione ragionevole della disparità di trattamento; i criteri temporali in materia processuale sono spesso considerati legittimi se funzionali all'organizzazione del sistema giudiziario.
  • In sede di cassazione la verifica è in gran parte rivolta alla corretta interpretazione e applicazione delle norme processuali e alla logicità della motivazione dei giudici di merito; errori di valutazione delle prove devono emergere come illogici o contraddittori per essere ritenuti rilevanti.

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