Sentenza n. 5232/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, Sez. X Civile, n. 8656 del 28.7.2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, recante condanna del Comune al pagamento di somme dovute in relazione a un contratto di appalto
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore procedente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione civile, che aveva condannato il Comune al pagamento di € 23.977,36, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo, spese di giudizio e metà del compenso del CTU. Ha chiesto il pagamento di quanto dovuto, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione delle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il giudizio era stato sospeso in ragione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune. Dopo l'approvazione del piano di riequilibrio, il ricorrente ha riassunto il giudizio. Il Comune ha eccepito la tardività della riassunzione ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a. e ha dichiarato di avere emesso il mandato di pagamento per complessivi € 42.881,50, opponendosi alla richiesta di penalità di mora sul presupposto che il ritardo fosse imputabile al mancato tempestivo inoltro, da parte del creditore, della documentazione necessaria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il creditore è stato integralmente soddisfatto nel corso del giudizio. La questione della tardività della riassunzione e la richiesta di penalità di mora non sono state esaminate nel merito, essendo venuta meno la pretesa principale. Il Comune è stato tuttavia condannato alle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale: l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, rendendo necessario il giudizio e dimostrando la fondatezza della pretesa azionata. Le spese sono state liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata viene integralmente soddisfatta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Richiamato quale fondamento della richiesta di penalità di mora per l'inosservanza dell'obbligo di esecuzione.
Richiamato dal Comune quale disposizione disciplinante il termine per la riassunzione del giudizio sospeso; la relativa eccezione non è stata esaminata in ragione della cessazione della materia del contendere.
art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000
Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3
La sottoposizione dell'ente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ha determinato la sospensione del giudizio esecutivo fino all'approvazione o al diniego del piano.
art. 1, commi 888 e 889, l. 205/2017
Richiamati in relazione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune.
art. 243-quater d.lgs. 267/2000
Richiamato quale riferimento normativo per l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adempie integralmente all'obbligo risultante dal titolo esecutivo, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la decisione sulle spese processuali, che devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, mediante una sommaria valutazione dell'esito che il giudizio avrebbe avuto se l'adempimento non fosse intervenuto.
- L'amministrazione che adempie al proprio debito soltanto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza deve essere condannata alle spese quando il ritardo abbia reso necessaria l'instaurazione del giudizio e dimostri la fondatezza della pretesa del creditore.
- L'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale determina la cessazione della causa di sospensione delle procedure esecutive prevista dall'art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000.
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