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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00588/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (utilizzatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del saldo dovuto in relazione a un contratto di leasing finanziario avente a oggetto un'imbarcazione. L'utilizzatore proponeva opposizione deducendo la nullità della clausola penale prevista nel contratto, sostenendo che essa fosse in contrasto con l'art. 1526 c.c. in quanto, dopo la risoluzione del rapporto, attribuiva alla concedente un vantaggio non consentito. Il Tribunale aveva ritenuto il leasing di natura traslativa, reputato lecita la clausola e revocato il decreto ingiuntivo solo parzialmente, riducendo la somma dovuta. La Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione e rigettato integralmente la domanda monitoria, dichiarando nulla la clausola perché consentiva alla concedente di pretendere l'intero prezzo del bene e di decidere arbitrariamente se e quando detrarre il ricavato della vendita a terzi, vendita avvenuta peraltro soltanto due anni dopo la riconsegna, con conseguente impossibilità di ancorare la detrazione al valore di mercato alla data di restituzione. In cassazione, le società concedenti hanno dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1526, commi 1 e 2, 1382, 1384, 1418 e 1419 c.c., nonché della clausola contrattuale, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato come nulla la clausola penale e disatteso la giurisprudenza di legittimità; 2) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., assumendo che la Corte territoriale si fosse limitata a richiamare in modo apodittico una precedente ordinanza della Cassazione senza un effettivo esame critico delle censure e delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha ribadito che, nei contratti di leasing traslativo risolti prima della l. n. 124 del 2017, si applica in via analogica l'art. 1526 c.c.; in tale quadro la clausola che preveda la trattenuta dei canoni non è di per sé nulla, ma deve rispettare la funzione riequilibratrice della disciplina, evitando che il concedente ottenga un vantaggio indebito. Ha poi distinto le clausole compatibili con l'art. 1526 c.c. da quelle che, cumulando canoni e valore del bene senza corretta detrazione del ricavato della vendita, producono un indebito arricchimento del concedente. Nel caso concreto, ha ritenuto che la clausola contestata fosse stata correttamente dichiarata nulla dalla Corte d'appello, poiché consentiva alla concedente di acquisire l'intero prezzo e di scegliere arbitrariamente il momento della vendita del bene, rendendo non attendibile la detrazione rispetto al valore di mercato al momento della riconsegna. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la motivazione apparente, affermando che la sentenza impugnata rendeva percepibili le ragioni della decisione e l'iter logico seguito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale delle società ricorrenti alle spese di legittimità e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1526 c.c.

    Per il leasing traslativo risolto prima della l. n. 124 del 2017 si applica analogicamente; la disciplina mira a evitare arricchimenti ingiustificati del concedente e impone la restituzione dei canoni, salvo equo compenso e possibile riduzione dell'indennità convenuta.

  • art. 1382 c.c.

    Richiamato per valutare la clausola penale nel rapporto di leasing e la sua compatibilità con la disciplina applicabile.

  • art. 1384 c.c.

    Conferma il potere del giudice di ridurre d'ufficio la penale o l'indennità convenuta quando eccessiva.

  • art. 1418 c.c.

    Usato dalle ricorrenti per sostenere la nullità della clausola; la Corte non ne accoglie la prospettazione.

  • art. 1419 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti nel quadro della dedotta nullità della clausola contrattuale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per violazione di legge invocata dalle ricorrenti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente solo se non consente di percepire il fondamento della decisione; nel caso concreto tale vizio è stato escluso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Rilevato ai fini dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato in relazione alla previsione dell'ulteriore contributo unificato.

  • l. n. 124 del 2017

    Marca il discrimine temporale: per i leasing traslativi risolti anteriormente alla sua entrata in vigore resta applicabile analogicamente l'art. 1526 c.c.

  • art. 1458 c.c.

    primo comma, secondo periodo

    Richiamato per il confronto tra leasing di godimento e leasing traslativo in punto di effetti della risoluzione sulle prestazioni già eseguite.

Massime di principio

  • Nel leasing traslativo risolto prima dell'intervento legislativo del 2017 si applica in via analogica l'art. 1526 c.c., poiché la disciplina della risoluzione deve impedire che il concedente realizzi un vantaggio superiore a quello conseguibile con l'esatto adempimento.
  • La clausola che preveda la trattenuta dei canoni già versati non è di per sé nulla, ma è compatibile con la disciplina solo se non altera l'equilibrio del sinallagma e se consente di evitare un indebito arricchimento del concedente.
  • È coerente con l'art. 1526 c.c. la clausola che preveda l'acquisizione dei canoni con detrazione del ricavato dalla futura vendita del bene restituito; è invece contraria alla ratio della norma la clausola che consenta di cumulare canoni e valore del bene in modo da attribuire al concedente un vantaggio eccessivo.
  • La restituzione del bene da parte dell'utilizzatore inadempiente è elemento centrale del meccanismo di riequilibrio previsto dall'art. 1526 c.c. e condiziona la corretta determinazione dell'equo compenso.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non renda percepibile il fondamento logico della decisione; non sussiste tale vizio se il ragionamento del giudice è ricostruibile e le ragioni della decisione sono comprensibili.

Come è indicizzato

MaterieLeasing
RamiContratti
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaOnere della prova

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