Cassazione Civile, Ordinanza n. 23062/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
Due soggetti avevano convenuto in giudizio un partito politico per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza di un procedimento penale conclusosi con assoluzione, dopo essere state in precedenza tratte a giudizio e condannate per aver sottoscritto più dichiarazioni di presentazione di liste elettorali; in particolare, era stato accertato che le sottoscrizioni apposte in calce alla lista di un partito erano apocrife. Il tribunale aveva condannato la convenuta al risarcimento, ritenendola responsabile ex art. 2049 c.c. per il fatto del soggetto che aveva autenticato le sottoscrizioni e aveva ritenuto che, in seguito a fusione/unificazione politica, il nuovo soggetto denominato Popolo della Libertà fosse succeduto nel rapporto obbligatorio passivo. La corte d'appello aveva confermato la condanna nei confronti del nuovo partito, ritenendo coperta da giudicato interno la statuizione sulla successione nel rapporto passivo. In cassazione il movimento politico ha proposto tre motivi: (1) nullità per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, sostenendo di non essere mai stato validamente citato né posto in condizione di difendersi, perché l'atto di appello sarebbe stato notificato a soggetto o luogo non legittimati; (2) nullità per carenza/apparenza di motivazione e violazione dell'art. 2504 bis c.c., contestando che vi fosse stata una vera fusione e sostenendo invece la permanenza di autonoma soggettività dei partiti originari e la successiva liquidazione di uno di essi; (3) violazione delle norme processuali e costituzionali poste a presidio del contraddittorio e della difesa, in sostanza reiterando le doglianze dei primi due motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto fondata l'eccezione delle resistenti: la sentenza d'appello era stata notificata via PEC il 16 ottobre 2018 al difensore e al domiciliatario del partito costituito nel grado di merito, sicché il termine breve per impugnare era decorso; il ricorso per cassazione, notificato solo il 30 ottobre 2019, era quindi tardivo. La Corte ha quindi disposto il rigetto in rito delle censure senza esaminarle nel merito. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della responsabilità del soggetto per il fatto del preposto/autore materiale della condotta illecita
richiamato per sostenere la successione nei rapporti, anche processuali, del soggetto risultante dalla fusione
base della trattazione in adunanza camerale
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente a presidio del diritto di difesa e del contraddittorio
invocato dalla ricorrente a presidio del contraddittorio
invocato in relazione alla procura alle liti
invocato in relazione alla rappresentanza e difesa in giudizio
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni
richiamato dalla ricorrente in tema di domicilio per le notifiche
richiamato dalla ricorrente per le notifiche agli enti e alle associazioni
art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come norma sulla validità della citazione
richiamato dalla ricorrente per la nullità della citazione
invocato come vizio di violazione di legge
invocato come vizio di nullità della sentenza/processo
invocato in relazione alla motivazione e alla ricostruzione fattuale
richiamato dalla Corte per la conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione
richiamato dalla Corte per la nullità non sanata dell'atto introduttivo e i relativi effetti sulla sentenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in connessione al presupposto del versamento dell'ulteriore importo
richiamato nella descrizione del fatto-reato originario contestato alle attrici
art. 93 d.P.R. n. 570 del 1960
richiamato nella descrizione del fatto-reato originario contestato alle attrici
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello sia validamente notificata al difensore costituito e/o al domiciliatario della parte nel giudizio di merito, il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre da tale notificazione, anche se la parte contesti la propria successione soggettiva o l'assetto organizzativo del soggetto notificato.
- La deduzione per la prima volta in cassazione di una nullità dell'atto introduttivo non tempestivamente fatta valere nei gradi di merito incontra la preclusione derivante dal principio di conversione delle nullità della sentenza in motivi di impugnazione.
- La fusione o unificazione tra soggetti collettivi può comportare la prosecuzione nei rapporti giuridici, anche processuali, del soggetto risultante, senza che ciò di per sé impedisca la rituale notificazione degli atti processuali al soggetto costituito nel giudizio di merito.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, il giudice di legittimità non esamina i motivi di merito o di rito dedotti, e la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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