Cassazione Civile, Ordinanza n. 08532/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una lavoratrice aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento delle mansioni superiori di "specialista tecnico/amministrativo" corrispondenti al parametro 193 del CCNL Autoferrotranvieri, con condanna delle società convenute. La Corte d'appello aveva ritenuto provato che, nel periodo 2011-2014, la dipendente avesse gestito in via operativa l'Ufficio contrassegni, coordinato gli altri addetti, distribuito i carichi di lavoro e risposto ai dirigenti per i risultati conseguiti. La società ricorrente ha impugnato la sentenza con due motivi: 1) nullità della decisione per motivazione solo apparente o mancante, assumendo che il giudice d'appello avesse dato per sufficienti allegazioni introduttive troppo generiche sulle mansioni; 2) violazione e falsa applicazione del CCNL Autoferrotranvieri, sostenendo che il parametro 193 non valorizzasse competenze gestionali e che la declaratoria si riferisse solo a compiti tecnico-amministrativi di notevole contenuto professionale, non al coordinamento di unità organizzative. Chiedeva quindi la cassazione della sentenza e il rigetto della domanda della lavoratrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso la motivazione apparente, osservando che la sentenza d'appello rendeva percepibile il fondamento della decisione attraverso il richiamo alle allegazioni, alle deposizioni testimoniali e al contenuto concreto delle mansioni svolte. Ha inoltre confermato l'interpretazione del CCNL fatta dal giudice di merito, rilevando che la declaratoria del parametro 193, inserita nell'Area professionale II, comprende lavoratori che svolgono compiti di notevole contenuto professionale con autonomia operativa e, secondo la lettura sistematica del contratto collettivo, anche attività di coordinamento di specifiche unità organizzative e competenze gestionali. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La motivazione è nulla solo quando, pur esistente graficamente, non consenta di percepire il fondamento della decisione; se il ragionamento è ricostruibile dalla lettura complessiva della sentenza, non ricorre la nullità.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È il parametro di ricorso invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro di ricorso invocato per censurare la violazione e falsa applicazione del CCNL.
L'interpretazione del contratto collettivo deve seguire i canoni legali di ermeneutica, valorizzando il senso letterale e la lettura complessiva delle clausole.
Le spese seguono la soccombenza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi censurabile come inesistente, quando la sentenza non renda percepibile il percorso argomentativo seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica o succinta.
- Nel giudizio di legittimità sull'inquadramento del lavoratore subordinato, il giudice di merito deve svolgere una verifica in tre passaggi: accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte, individuazione delle declaratorie e qualifiche del contratto collettivo, e raffronto tra fatto e parametro contrattuale.
- L'interpretazione del contratto collettivo va compiuta secondo i criteri ermeneutici degli artt. 1362 c.c. e ss., privilegiando il tenore letterale e la lettura sistematica delle clausole.
- Se la declaratoria contrattuale include, oltre alle competenze tecnico-amministrative, anche attività di coordinamento e competenze gestionali, il riconoscimento del superiore inquadramento può fondarsi sul concreto svolgimento di funzioni di coordinamento di un'unità organizzativa.
- Gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito sulla reale consistenza delle mansioni sono insindacabili in cassazione, salvo vizi di motivazione nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
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