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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33161/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia riguarda l'azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento di una società correntista per far dichiarare inefficaci, ex art. 67, comma 2, l.fall., alcune rimesse affluite sul conto corrente ordinario intrattenuto con la banca nel periodo sospetto. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato l'istituto di credito alla restituzione della somma di euro 347.450,45 oltre interessi; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il conto non fosse assistito da apertura di credito, che la banca non avesse provato l'irrevocabilità delle rimesse come operazioni bilanciate, che vi fossero indizi della conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice e che non fosse ammissibile la compensazione con il controcredito da scoperto di conto. La banca ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione di norme civilistiche e sulla convenzione di assegno per avere negato la natura bilanciata di alcune movimentazioni e per non avere considerato il breve intervallo tra creazione della provvista e pagamento; 2) omesso esame di un motivo di appello sulla possibilità di provare l'accordo sulla destinazione delle somme anche per facta concludentia; 3) omesso esame del motivo sull'operatività della compensazione impropria nello stesso rapporto di conto corrente; 4) omesso esame delle critiche alla CTU fondate sulle osservazioni del CTP, che avrebbero individuato rimesse bilanciate e rimesse estranee al periodo sospetto; 5) violazione degli artt. 360, nn. 3 e 4, c.p.c. e del principio di prova per facta concludentia della natura bilanciata dell'operazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito sull'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale circa l'inesistenza dei presupposti delle operazioni bilanciate. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché la Corte d'appello aveva già ammesso in astratto la prova per facta concludentia dell'accordo tra banca e correntista, ma aveva reputato non dimostrata, in concreto, la specifica intesa; quindi la censura non coglieva la ratio decidendi. Il terzo e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non si confrontavano con il fondamento della decisione, che aveva escluso la compensazione impropria in conseguenza della non riconducibilità delle rimesse a operazioni bilanciate. Il quarto motivo è stato reputato inammissibile per difetto di specificità, essendo limitato a un generico richiamo alla consulenza di parte e contrastando con l'accertamento di revocabilità delle rimesse non bilanciate. La banca è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l.fall.

    La norma è richiamata come base dell'azione revocatoria fallimentare delle rimesse solutorie effettuate nel periodo sospetto.

  • art. 1852 c.c.

    È evocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del conto corrente e alla funzione di servizio cassa del rapporto non affidato.

  • art. 1856 c.c.

    È evocato dalla ricorrente tra le norme che regolano il rapporto bancario di conto corrente e l'esecuzione delle operazioni.

  • art. 1719 c.c.

    È evocato dalla ricorrente in connessione con la disciplina del mandato e con l'ordine ricevuto e accettato per l'esecuzione delle operazioni.

  • artt. 1 e 3 r.d. 1736/1933

    Sono richiamati dalla ricorrente per collegare la convenzione di assegno all'obbligo della banca di onorare i titoli presentati all'incasso con la provvista messa a disposizione dal correntista.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È invocato nei motivi di ricorso per denunciare violazione di legge; la Corte ribadisce che le censure non possono tradursi in una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È invocato per l'omesso esame di motivi di appello; la Corte lo reputa inammissibile quando la censura non si confronta con la ratio decidendi o difetta di specificità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È menzionato per la trattazione camerale del ricorso e il deposito di memorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, la parte che invochi la non revocabilità per operazioni bilanciate deve fornire una prova concreta dello stretto collegamento negoziale tra la provvista creata e il pagamento eseguito; in mancanza, le rimesse restano assoggettabili a revoca.
  • La deduzione secondo cui l'accordo sulla destinazione delle somme può risultare anche da facta concludentia è ammissibile solo se gli elementi allegati consentono di accertare con certezza la specularità e il collegamento tra le operazioni; altrimenti la censura è infondata o inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o per contestare l'apprezzamento di merito compiuto dal giudice di appello, salvo che sia dedotto un effettivo vizio di legittimità.
  • Una censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile, anche se formalmente formulata come violazione di legge o omesso esame di un motivo di appello.
  • Le doglianze sulla consulenza tecnica d'ufficio o sui rilievi del consulente di parte devono essere specifiche e correlate ai punti decisivi della decisione; un richiamo generico alle risultanze peritali non è sufficiente a scardinare l'accertamento di fatto del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaConto correnteCompensazioneImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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