Sentenza del 07/12/2016 n. 25093 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero delle agevolazioni fiscali fruite da A.M. s.p.a. negli anni 1996-1998, qualificate come aiuti di Stato incompatibili dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE. L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della CTR Toscana, che aveva ritenuto applicabile il regime degli interessi composti soltanto per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. n. 10/2007, applicando invece gli interessi semplici per il periodo precedente. La società, con ricorso incidentale, sosteneva al contrario che gli interessi dovessero essere calcolati in forma semplice anche per il periodo successivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e rigettato quello incidentale della società. Richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE del 3 settembre 2015, causa C-89/14, ha stabilito che la normativa nazionale poteva prevedere l'applicazione degli interessi composti anche per aiuti oggetto di una decisione di recupero anteriore al regolamento CE n. 794/2004, purché non fosse stata incisa una situazione già acquisita, come un aiuto già definitivamente recuperato o un avviso già emesso prima della nuova disciplina. Poiché gli avvisi erano successivi all'entrata in vigore della normativa nazionale, gli interessi composti erano dovuti dalla data in cui le imposte non versate erano state messe a disposizione del beneficiario fino all'effettivo recupero. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa decisa nel merito; le spese dell'intero processo sono state compensate.
Norme richiamate
D.L. n. 331/1993, art. 66, comma 14, convertito dalla L. n. 427/1993
Prevedeva, insieme alla successiva normativa, il regime agevolativo fiscale poi qualificato dalla Commissione europea come aiuto di Stato incompatibile.
L. n. 549/1995, art. 3, comma 70
Costituiva ulteriore base normativa delle agevolazioni fiscali oggetto del recupero.
Decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE
Ha qualificato il regime agevolativo come aiuto di Stato incompatibile e ne ha disposto il recupero, con aggiunta degli interessi.
Regolamento CE n. 659/1999, art. 14, paragrafo 2
All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione.
Impone il recupero degli interessi dalla data in cui l'aiuto illegittimo è stato messo a disposizione del beneficiario fino alla data del recupero.
Regolamento CE n. 794/2004, artt. 9, 11 e 13
Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto.
Disciplina il calcolo degli interessi composti e prevede la sua applicazione alle decisioni di recupero notificate dopo l'entrata in vigore del regolamento. Tale limite temporale non impedisce agli Stati membri di adottare successivamente una normativa nazionale che estenda il metodo degli interessi composti agli effetti futuri di situazioni anteriori non ancora definite.
D.L. n. 10/2007, art. 1, comma 3, convertito dalla L. n. 46/2007
Ha rappresentato una delle basi normative nazionali per l'applicazione degli interessi composti nel recupero degli aiuti di Stato.
D.L. n. 185/2008, art. 24, comma 4, convertito dalla L. n. 2/2009
Gli interessi sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo 5° del regolamento (CE) n. 794/2004.
Ha previsto il rinvio alla disciplina europea degli interessi composti anche per il recupero degli aiuti oggetto della decisione n. 2003/193/CE.
Gli interessi vanno calcolati [...] dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo.
Individua il periodo di maturazione degli interessi e consente il calcolo secondo il regime previsto dal regolamento CE n. 794/2004.
Art. 267 TFUE
Ha consentito alla Corte di cassazione di sottoporre alla Corte di giustizia UE la questione pregiudiziale sulla compatibilità della disciplina nazionale degli interessi composti con il diritto dell'Unione.
Principi UE di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento
Impediscono di incidere retroattivamente su situazioni già definitivamente esaurite o su avvisi già emessi prima della nuova disciplina, ma non impediscono l'applicazione della normativa nuova agli effetti futuri di situazioni anteriori ancora pendenti.
Massime di principio
- Nel recupero di aiuti di Stato illegittimi, gli interessi possono essere calcolati su base composta se una normativa nazionale lo prevede, anche quando la decisione europea di recupero è anteriore al regolamento CE n. 794/2004.
- La disciplina nuova sugli interessi non è considerata retroattiva quando si applica a un recupero non ancora effettuato e a un avviso non ancora emesso al momento della sua entrata in vigore.
- Una situazione è normalmente considerata acquisita e protetta dai principi di certezza del diritto e legittimo affidamento quando l'aiuto è già stato definitivamente recuperato oppure quando è già stato notificato un avviso di accertamento prima della nuova disciplina.
- Gli interessi possono decorrere dalla data in cui il vantaggio fiscale è stato messo a disposizione del beneficiario e proseguire, con capitalizzazione secondo il regime composto, fino al recupero effettivo.
- In situazioni analoghe occorre verificare principalmente la data della decisione europea, la data di entrata in vigore della normativa nazionale, la data di notifica dell'avviso e se il recupero fosse già stato definitivamente eseguito.
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