Cassazione Civile, Ordinanza n. 28550/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le società hanno impugnato innanzi alla Corte di cassazione la sentenza del Consiglio di Stato che aveva rigettato il loro appello contro una ordinanza comunale del 2014, emanata dopo aver rilevato lo svolgimento di attività di lavorazione di inerti senza idoneo titolo abilitativo e in violazione del giudicato amministrativo formatosi su una precedente sentenza del TAR del 2008. La doglianza è stata formalmente incardinata come violazione dei limiti esterni della giurisdizione ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 1 e 3, c.p.c.: secondo le ricorrenti, il Consiglio di Stato avrebbe erroneamente interpretato la portata della precedente sentenza del 2014 della Quinta Sezione, che avrebbe invece accertato la cessazione della materia del contendere per effetto di un accordo territoriale del 2013; inoltre, il giudice amministrativo d'appello avrebbe indebitamente escluso che tale accordo costituisse titolo legittimante alla permanenza dell'impianto e avrebbe, di fatto, inciso sul merito amministrativo rimuovendo in toto l'accordo.
La decisione
La Corte ha ritenuto che tutte le censure si risolvessero in contestazioni sull'interpretazione e sull'applicazione di precedenti decisioni e dell'accordo territoriale del 2013, cioè in dedotti errori in iudicando del giudice amministrativo. Tali doglianze non integrano motivi inerenti alla giurisdizione, perché il sindacato della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione e non si estende al cattivo esercizio della giurisdizione. Non essendo ravvisabile né uno sconfinamento nel merito amministrativo né una violazione dei limiti esterni della giurisdizione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato le ricorrenti alle spese e, trattandosi di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche la condanna prevista dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con pagamento di una somma alla controparte e di un'ulteriore somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 1 e 3, c.p.c.
Le censure proposte sono state formalmente ricondotte alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione, ma la Corte ha chiarito che in realtà investivano errori di giudizio del Consiglio di Stato, quindi non deducibili con il ricorso per cassazione avverso sentenze del giudice amministrativo
art. 111 Cost.
Il controllo della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione; non è ammesso un sindacato sul merito o sulla corretta applicazione delle norme sostanziali e processuali
Richiamato come base del sindacato della Cassazione sulle decisioni dei giudici speciali nei soli casi di difetto di giurisdizione
Richiamato insieme all'art. 362 c.p.c. per delimitare il sindacato della Cassazione alle sole questioni di giurisdizione
La decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione accelerata; ciò ha comportato l'applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La Corte ha ritenuto applicabile, in caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la condanna equitativa della parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte
La Corte ha applicato anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quale conseguenza della conformità tra proposta e decisione finale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dell'obbligo delle ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato per l'introduzione del comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 111, ottavo comma, Cost.
È la base costituzionale del ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato limitatamente ai motivi inerenti alla giurisdizione
Massime di principio
- Nei confronti delle sentenze del Consiglio di Stato il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, ossia per difetto assoluto o relativo di giurisdizione; restano esclusi i vizi che attengono al merito della decisione o al cattivo esercizio della giurisdizione.
- L'erronea interpretazione del giudicato esterno, la qualificazione del contenuto di una precedente sentenza e la valutazione della portata di un accordo amministrativo integrano, di regola, errori in iudicando del giudice speciale e non sconfinamenti nei limiti esterni della giurisdizione.
- Lo sconfinamento nel merito amministrativo è configurabile solo quando il giudice amministrativo sostituisca la propria valutazione a quella dell'amministrazione, compiendo un sindacato di opportunità o convenienza; non vi rientra la semplice interpretazione dell'atto o dell'accordo rilevante nel giudizio.
- Quando la Corte definisce il ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può applicare la disciplina sanzionatoria dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale presidio contro l'abuso del processo e le impugnazioni prive di reale giustificazione.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, se ne ricorrono i presupposti, anche l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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