Cassazione Civile, Ordinanza n. 27086/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una pluralità di atti di riscossione aventi ad oggetto diversi crediti di natura tributaria. In appello la Commissione tributaria regionale aveva respinto il gravame, ritenendo infondata l’eccezione di prescrizione sia perché le cartelle sottostanti risultavano ritualmente notificate e non impugnate, sia perché i termini prescrizionali successivi risultavano interrotti da precedenti intimazioni di pagamento, iscrizioni ipotecarie e fermi amministrativi. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione o falsa applicazione dell’art. 2953 c.c., assumendo che la CTR non avesse indicato le singole tipologie di imposta o sanzione e i relativi distinti termini di prescrizione; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che non potesse applicarsi un termine decennale in modo indistinto e che il giudice di merito avesse cumulativamente negato la prescrizione di numerose voci soggette a regimi differenti. La resistente non ha depositato controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero carenti sotto il profilo dell’art. 366 c.p.c., perché non contenevano una sintetica e chiara esposizione dei fatti processuali e difettavano di specificità: il ricorrente non aveva indicato quali fossero i singoli tributi, quale fosse il termine prescrizionale di ciascuno, dove gli atti rilevanti fossero stati prodotti e in quali termini le questioni fossero state devolute in appello. La Corte ha inoltre osservato che le censure non si confrontavano adeguatamente con la ratio della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la notifica di atti interruttivi anteriori alla maturazione dei termini prescrizionali. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione della resistente. È stata inoltre data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato dal ricorrente per sostenere che il giudice di merito avrebbe erroneamente applicato il regime di prescrizione senza distinguere tra le diverse tipologie di credito; la Corte non accoglie la censura anche perché formulata in modo generico e non specifico.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma evocata quale parametro del motivo di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma evocata quale parametro del motivo di omesso esame di fatto decisivo; la censura è ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con la decisione impugnata.
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e sintetica esposizione dei fatti e censure specifiche; la sua violazione può determinare inammissibilità quando renda oscura o lacunosa la vicenda o incomprensibili i motivi.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Le censure fondate su atti e documenti devono indicarne specificamente la produzione, la collocazione nei fascicoli e consentirne l’esame; il mero richiamo non è sufficiente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze sulla prescrizione dei crediti non consentono di individuare, per ciascun credito o tributo, la natura del rapporto, il relativo termine prescrizionale e la scansione temporale degli atti interruttivi, demandando alla Corte un’attività ricostruttiva non consentita.
- Ai fini dell’ammissibilità, il ricorrente deve offrire una esposizione chiara e sintetica della vicenda processuale e deve specificare gli atti e i documenti su cui fonda le censure, indicando dove essi siano stati prodotti e come siano reperibili nel fascicolo.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo non è scrutinabile se non si confronta in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia fondato il rigetto sull’interruzione della prescrizione per effetto di atti successivi.
- La mancata impugnazione delle cartelle di pagamento e la notifica di successivi atti della riscossione possono rilevare, rispettivamente, ai fini del consolidamento del credito e dell’interruzione della prescrizione successiva, ma tali profili devono essere contestati con motivi specifici e coerenti con la decisione di merito.
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