Cassazione Civile, Ordinanza n. 32049/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'iscrizione a ruolo per omesso versamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2010 su veicoli concessi in locazione finanziaria. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto l'impugnazione ritenendo che, per i veicoli in leasing, il solo soggetto tenuto al pagamento fosse l'utilizzatore, anche per i rapporti anteriori al 15 giugno 2016. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. n. 99 del 2009, sostenendo che l'obbligo di pagamento dovesse gravare sul proprietario e non sull'utilizzatore del bene in leasing; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.L. n. 113 del 2016, conv. in L. n. 160 del 2016, contestando l'affermazione della CTR secondo cui il soggetto passivo della tassa automobilistica sarebbe l'utilizzatore e non il proprietario.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi perché entrambi attinenti all'individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica nei contratti di locazione finanziaria. Ha ritenuto i motivi infondati, affermando che la disciplina applicabile, secondo i precedenti di legittimità richiamati, individua quale soggetto passivo esclusivo l'utilizzatore del veicolo in leasing; tale regola vale anche per i rapporti d'imposta sorti tra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016. Poiché la CTR si era conformata a questo principio, il ricorso è stato rigettato. La Regione è stata condannata alle spese di lite ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La Corte vi richiama la regola impositiva che individua nell'utilizzatore del veicolo in locazione finanziaria il soggetto passivo della tassa automobilistica per il periodo considerato.
art. 9-bis D.L. n. 78 del 2015
È indicato come norma di interpretazione autentica poi abrogata, che aveva individuato per il passato l'utilizzatore quale soggetto passivo, con responsabilità solidale della società di leasing in caso di pagamento cumulativo.
La Corte afferma che l'abrogazione della norma di interpretazione autentica ha reintrodotto, anche per il futuro, la regola per cui il soggetto passivo della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore in locazione finanziaria.
È richiamata quale legge di conversione del D.L. n. 113 del 2016.
È menzionato come parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
È richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di tassa automobilistica relativa a veicoli concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo va individuato esclusivamente nell'utilizzatore del bene, non nel proprietario.
- La disciplina introdotta dalla L. n. 99 del 2009 e poi confermata dal D.L. n. 113 del 2016 opera anche per i rapporti d'imposta sorti nel periodo intermedio tra le due disposizioni, cioè dal 15 agosto 2009 al 15 giugno 2016.
- Quando il giudice di merito si conforma al principio di diritto già affermato dalla Corte di cassazione sull'individuazione del soggetto passivo dell'imposta, il ricorso per cassazione che ne contesti l'applicazione deve essere respinto se fondato su una diversa lettura della medesima disciplina.
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