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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34754/2024 del 28/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

Un utente aveva proposto davanti al Giudice di pace una domanda di accertamento negativo del credito relativo a canoni idrici per gli anni 2016 e 2017, ottenendo la declaratoria di non debenza della somma richiesta in una fattura del 25 settembre 2020 per asserita prescrizione biennale. Il Comune ha impugnato in cassazione con un motivo unico, deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina introdotta dalla l. n. 205/2017 sulla prescrizione, sostenendo che il giudice di merito avesse applicato il termine biennale a un credito divenuto esigibile prima del 1° gennaio 2020. La Corte, però, ha rilevato d’ufficio un problema preliminare di ammissibilità del ricorso: il ricorrente non aveva indicato né dimostrato la natura del procedimento deciso dal Giudice di pace, né che si trattasse di rapporto contrattuale concluso mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c.; in difetto di tale specificazione, la sentenza del Giudice di pace doveva presumersi resa secondo equità, con conseguente impugnabilità solo con appello a motivi limitati e non con ricorso diretto per cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, per le sentenze del Giudice di pace rese nell’ambito della giurisdizione equitativa necessaria, l’unico rimedio ordinario è l’appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c., oltre alla revocazione per motivi ordinari; il ricorso per cassazione non è esperibile contro tali sentenze. Poiché il ricorrente non aveva specificato e comprovato che la controversia rientrasse nell’eccezione dei contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c., la sentenza impugnata è stata trattata come equitativa e il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non è stata pronunciata condanna alle spese, perché l’intimato non si è difeso; è stato inoltre dato atto del presupposto per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 339 c.p.c.

    Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia; per esse non è ammesso ricorso diretto per cassazione.

  • art. 113 c.p.c.

    Le cause di valore non eccedente la soglia prevista sono decise dal giudice di pace secondo equità.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma; ultimo comma

    Il ricorso per cassazione è esperibile contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado; la sentenza equitativa del giudice di pace, essendo di primo grado e appellabile sia pure con motivi limitati, resta fuori dall’ambito del ricorso diretto per cassazione.

  • art. 366 c.p.c.

    Il principio di specificità impone al ricorrente di indicare e comprovare i fatti e i documenti rilevanti; nel caso concreto la mancata deduzione della natura contrattuale del rapporto ha determinato l’inammissibilità.

  • art. 1342 c.c.

    Costituisce l’eccezione rilevante: se la controversia deriva da contratti conclusi mediante moduli o formulari, la regola sull’equità necessaria del giudice di pace non opera nel modo richiamato dalla Corte.

  • art. 617 c.p.c.

    È richiamato solo come possibile qualificazione alternativa del procedimento, che il ricorrente avrebbe dovuto chiarire.

  • art. 311 ss. c.p.c.

    È richiamato solo come possibile qualificazione alternativa del procedimento di cognizione davanti al giudice di pace.

  • r.d. 639/1910

    È richiamato solo come possibile riferimento per l’opposizione a ingiunzione di pagamento, che il ricorrente non aveva chiarito se fosse il rito effettivamente seguito.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • l. n. 228 del 2012

    È richiamata come norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Le sentenze del giudice di pace rese nell’ambito della giurisdizione equitativa necessaria, in cause di valore contenuto, sono impugnabili ordinariamente solo con appello a motivi limitati; il ricorso per cassazione diretto non è ammesso.
  • Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità occorre guardare al valore della causa e non al contenuto della decisione.
  • Chi propone ricorso per cassazione contro una sentenza del giudice di pace deve specificare e dimostrare i presupposti che escludono la giurisdizione equitativa necessaria o che rendono la decisione diversamente impugnabile; in mancanza, il ricorso è inammissibile per difetto di specificità.
  • L’eccezione relativa ai contratti conclusi mediante moduli o formulari deve essere allegata e provata dal ricorrente, se invocata per superare il regime di impugnazione propria delle decisioni equitative del giudice di pace.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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