Cassazione Civile, Ordinanza n. 26158/2021 del 27/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto di un televisore per il prezzo di euro 1.549,00. Dopo circa sette giorni dalla consegna, l'acquirente denunciava un difetto dello schermo, descritto come una striscia orizzontale nella parte centrale che impediva la normale visione dei programmi. Il giudice di pace aveva accolto la domanda dell'acquirente, dichiarando la risoluzione del contratto e ordinando la restituzione del prezzo. In appello, tuttavia, il tribunale riformava la decisione e rigettava la domanda, ritenendo non provato che il vizio fosse imputabile al venditore, valorizzando il documento di accettazione sottoscritto alla consegna in cui risultava l'assenza di anomalie. Con il ricorso per cassazione, il compratore denunciava la violazione e falsa applicazione della disciplina del codice del consumo sulla garanzia di conformità, nonché degli artt. 2728 e 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente addossato al consumatore la prova della riconducibilità del vizio al venditore, invece di applicare la presunzione legale di esistenza del difetto già al momento della consegna quando il vizio si manifesti entro sei mesi. Il ricorrente deduceva anche la violazione dell'art. 132, comma 3, del d.lgs. n. 206 del 2005, per non avere il tribunale considerato che, nel regime consumeristico, il consumatore deve denunciare tempestivamente il difetto ma non provare la causa tecnica specifica del medesimo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, in materia di vendita di beni di consumo, si applica in via prioritaria la disciplina speciale del codice del consumo, che prevede una presunzione iuris tantum a favore del consumatore quando il difetto di conformità si manifesti entro sei mesi dalla consegna. In tal caso, il consumatore deve soltanto denunciare tempestivamente il difetto; spetta invece al venditore dimostrare la conformità del bene o l'eventuale incompatibilità della presunzione con la natura del bene o del difetto. Il Tribunale aveva dunque errato nel richiedere all'acquirente la prova della riferibilità del vizio al venditore senza prima verificare, con l'ausilio degli strumenti tecnici disponibili al venditore, la causa del difetto denunciato. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato quale vizio denunciato in cassazione per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato quale vizio denunciato in cassazione
art. 132, comma 3, d.lgs. n. 206 del 2005
prevede la presunzione che i difetti di conformità manifestatisi entro sei mesi dalla consegna esistano già a tale data, salvo incompatibilità con la natura del bene o del difetto
art. 135, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005
stabilisce la prevalenza della disciplina del codice del consumo e la sussidiarietà del codice civile per quanto non previsto
richiamato per affermare l'applicazione delle norme dei contratti in generale ai contratti del consumatore, salvo deroghe del codice del consumo
art. 128 d.lgs. n. 206 del 2005
definisce bene di consumo e venditore ai fini della disciplina speciale
art. 129 d.lgs. n. 206 del 2005
insieme alle norme seguenti fonda la responsabilità del venditore per difetto di conformità esistente al momento della consegna
art. 130 d.lgs. n. 206 del 2005
individua e grada i rimedi a favore del consumatore: riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione
art. 120 d.lgs. n. 206 del 2005
pone a carico del danneggiato la prova del nesso tra difetto e danno nella disciplina del prodotto difettoso
art. 118 d.lgs. n. 206 del 2005
prevede la prova liberatoria del produttore, che deve dimostrare che il difetto non esisteva o non era riconoscibile al momento della messa in circolazione
invocati per censurare l'erronea ripartizione dell'onere della prova
Massime di principio
- Nella vendita di beni di consumo la disciplina del codice del consumo prevale su quella codicistica e opera come normativa speciale, mentre il codice civile ha funzione sussidiaria per gli aspetti non regolati dal testo consumeristico.
- Quando un difetto di conformità si manifesta entro sei mesi dalla consegna, opera una presunzione iuris tantum di esistenza del difetto già al momento della consegna, superabile con prova contraria del venditore.
- Il consumatore, ai fini della garanzia, ha l'onere di denunciare tempestivamente il difetto, ma non deve indicare né provare la specifica causa tecnica del vizio, essendo tale accertamento nella sfera di più agevole disponibilità del venditore.
- In presenza di un difetto denunciato entro sei mesi, il giudice non può rigettare la domanda limitandosi a rilevare che il bene era stato controllato alla consegna; deve verificare la causa del difetto e l'eventuale incompatibilità della presunzione con la natura del bene o del vizio.
- L'erronea allocazione dell'onere probatorio nella garanzia di conformità dei beni di consumo integra violazione di legge censurabile in cassazione.
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