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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25565/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario previdenziale)

La controversia

Una persona aveva agito per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno sociale con decorrenza anche per il periodo 1 ottobre 2014 - 30 settembre 2015. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ma aveva compensato le spese di lite, ritenendo che alla prima domanda amministrativa non fosse stata prodotta la documentazione sul regolare soggiorno in Italia. La parte soccombente sulle spese ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulle spese processuali e della disciplina sostanziale dell'assegno sociale, sostenendo sia che quei documenti non fossero necessari in domanda amministrativa perché sarebbe bastata l'autocertificazione, sia che comunque non vi fossero i presupposti per la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, cioè che la documentazione era stata comunque prodotta davanti all'INPS in sede di ricorso gerarchico prima dell'introduzione della causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi nella parte relativa alle spese. Ha osservato che la Corte territoriale aveva erroneamente posto a base della compensazione l'idea che l'ente non avesse avuto contezza dei documenti necessari prima del giudizio, mentre dagli atti risultava che essi erano stati trasmessi all'INPS in sede di ricorso gerarchico già prima dell'inizio della causa. Tale circostanza rendeva illogico il giudizio di causalità nella determinazione della lite utilizzato per compensare le spese. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuova regolazione delle spese, incluse quelle del giudizio di legittimità. È rimasta assorbita la censura sulla necessità stessa della documentazione in sede amministrativa.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini della regolazione delle spese, la valutazione della causalità nella determinazione della lite deve fondarsi sui fatti effettivamente conosciuti o conoscibili dalla controparte prima del giudizio, non su una rappresentazione incompleta degli atti amministrativi.
  • La compensazione delle spese è illegittima quando il giudice la giustifica con una circostanza smentita dagli atti e decisiva per escludere la responsabilità della parte vittoriosa o soccombente nella causazione del processo.
  • L'omesso esame di un fatto storico documentato e decisivo può rilevare anche quando incide non sul merito della pretesa, ma sul solo capo delle spese di lite.
  • Quando un capo della decisione viene cassato per erronea regolazione delle spese, il giudice di rinvio deve procedere a una nuova valutazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MateriePensioniSpese di liteRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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